Circolare QF-001/2017 – FINANZIARIA 2017: LE NOVITA’ E I NUOVI ADEMPIMENTI

La Legge 1 dicembre 2016 n. 225 ha di recente convertito il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, avente ad oggetto le “disposizioni urgenti in ambito fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, apportando nuove e importanti modifiche al testo originario.

In questa sede sarà esposta una breve analisi del testo normativo, esaminando gli articoli che hanno prodotto delle importanti novità in ambito fiscale.

Artt. 1 e 2 – La soppressione della Società di riscossione dei tributi Equitalia

Prima e importante novità apportata dalla nuova Legge di Stabilità riguarda la definitiva soppressione della Società Equitalia ed il contestuale affidamento all’Agenzia delle Entrate dell’attività di riscossione dei tributi a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Nata allo scopo di convogliare in unica società tutte le attività di riscossione effettuate in ambito pubblico sul territorio nazionale (fatta eccezione per la regione Sicilia in cui tale compito viene affidata alla Società Riscossioni Sicilia S.p.a.), tale Ente è stato da sempre caratterizzato dalla sua composizione pubblica, in particolare prevedeva la partecipazione in percentuali differenti dell’Agenzia delle Entrate (al 51%) e dell’Ente previdenziale INPS (al 49%), garantendo un controllo pubblico sull’attività.

Con l’entrata in vigore della sopra indicata normativa, quindi, la riscossione verrà affidata al nuovo Ufficio Riscossioni dell’Agenzia delle Entrate, tenendo però differiti i termini di accertamento, riscossione dei tributi in ambito locale e di liquidazione predisposti da Equitalia al 30 giugno 2017.

Riguardo i tributi locali, gli Enti competenti potranno, dal primo gennaio del 2017, deliberare se affidare o meno l’attività di riscossione delle imposte a loro dovute al nuovo Ente di riscossione nazionale.

Art. 2 bis – Adempimento spontaneo per i tributi locali e comunali

Per quanto riguarda il pagamento spontaneo dei tributi comunali o di Enti territoriali, la norma ha evidenziato varie modalità di adempimento.

In particolare questi potranno essere effettuati per mezzo del modello F24, per acconto diretto sul conto corrente dell’Ente interessato o per il tramite di strumenti elettronici di pagamento.

Tali novità non coinvolgono però i tributi dell’IMU e della TASI, per i quali rimarranno in vigore le vecchie modalità.

Per ciò che riguarda i pagamenti non tributari, questi potranno essere effettuati con strumenti di pagamento elettronico o addebito sul conto corrente dell’Ente territoriale.

Art. 4, comma 1 – Il nuovo Spesometro

Importante novità apportata in ambito contabile è la modifica del testo del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, con il quale è stato istituito il nuovo Spesometro a cadenza trimestrale.

L’invio dei dati inerenti le fatture ricevute ed emesse dovrà, dunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo dalla data di scadenza del trimestre di riferimento.

L’inoltro del primo trimestre dovrà dunque avvenire entro il mese di maggio del 2017, mentre per le altre scadenze la stessa norma ha già reso noto le date per l’adempimento:

  • Entro il 16 settembre l’invio della comunicazione inerente il secondo trimestre;
  • Entro il 27 luglio l’invio dei dati relativi al primo semestre.

La comunicazione avrà ad oggetto i dati riguardanti le operazioni commerciali effettuate dal contribuente, da inoltrare in forma analitica all’Ente predisposto.

La mancata osservanza degli obblighi sopra esposti comporta l’applicazione delle nuove sanzioni predisposte dal legislatore, le quali prevedono una multa da euro 2 ad un massimo di euro 1000, riferita ad ogni fattura in ogni trimestre, per il mancato o errato invio dei dati della stessa. La sanzione sarà ridotta in caso di correzione entro i 15 giorni dalla scadenza prevista per l’invio del dato oggetto della sanzione.

Art. 4, comma 2 – La nuova liquidazione dell’IVA

Per mezzo di questo articolo è stato modificato il testo del Decreto Legge n.78 del 2010 che prevede l’inoltro telematico dei dati inerenti la liquidazione periodica dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Tale adempimento, dal primo gennaio 2017, avrà cadenza trimestrale e coinvolgerà tutti i contribuenti soggetti a liquidazione Iva mensile o trimestrale, anche nel caso di presenza di liquidazioni con un saldo a credito.

Nel caso di imprese gestite per mezzo di una contabilità separata, la comunicazione dovrà essere effettuata in una soluzione a titolo riepilogativo.

La stessa norma ha previsto un credito d’imposta per le attività che hanno posto in essere un adeguamento tecnologico e nello stesso tempo non hanno concretizzato un volume di affari superiore ad euro 50.000 nell’anno precedente.

Al fine di usufruire del credito in esame, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra esposti, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi di inoltro dei propri dati per mezzo del nuovo spesometro trimestrale.  Il credito può essere attribuito per una sola volta, essere utilizzato solo per compensazione a partire dal gennaio del 2018 e dovrà essere segnalato all’interno del dichiarativo inerente all’anno in cui è stata effettuata la spesa di adeguamento.

Anche in questo caso è stato previsto un nuovo trattamento sanzionatorio, in particolare nel caso di errato o mancato invio dei dati inerenti la liquidazione IVA, il contribuente trasgressore sarà sanzionato per mezzo di una multa da 500 a 2000 euro (sanzione ridotta in caso di ravvedimento entro 15 giorni dalla scadenza).

Attraverso le nuove modalità di invio della liquidazione IVA vengono meno alcuni adempimenti: in particolare il legislatore ha soppresso, a partire dal 1°gennaio 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati inerenti a contratti aventi ad oggetto locazioni, noleggio o leasing, l’invio del modello INTRA per gli acquisti o i servizi usufruiti durante lo svolgimento della propria attività professionale ed infine la comunicazione della c.d. “Black list”.

Per quanto riguarda la presentazione annuale della dichiarazione IVA, le modalità di inoltro sono rimaste invariate e la scadenza rimane fissata alla data 28 febbraio 2017 per la presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno 2016.

Le dichiarazioni relative al 2017 e agli anni successivi dovranno essere presentate entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 4, comma 6 – La fatturazione elettronica e gli incentivi all’opzione

Novità sono state apportante anche in materia di fatturazione elettronica disciplinata dal D.Lgs.  5 agosto 2015, n. 127, in particolare con riferimento agli incentivi predisposti ai contribuenti che optano a tale modalità di fatturazione.

Nello specifico mutano i tempi di accertamento di cui al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e al D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, che passano da uno a due anni per i soggetti che assicurano una chiara tracciabilità dei pagamenti effettuati o ricevuti così come disciplinato dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2016.

Art. 5, commi 1 e 2 – Le Dichiarazioni Integrative e i Ravvedimenti

Nuove disposizioni sono state apportante anche in materia di presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all’art. 2 del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322.

Rimanendo invariata la disciplina delle sanzioni e del ravvedimento operoso per la tardata o errata presentazione delle dichiarazioni IRAP, dichiarazioni relative ad imposte dirette e Dichiarazione IVA, il legislatore ha predisposto nuovi termini per la correzione degli errori o delle omissioni emersi all’interno dei modelli.

In questa sede è opportuno fare una distinzione sulla nuova disciplina sulla base dei dichiarativi oggetto dell’integrazione:

  • Dichiarazioni IRAP, Dichiarazione dei Redditi e Modello 770: ai sensi della vecchia disciplina di cui al Decreto sopracitato, i termini di presentazione della dichiarazione integrativa erano differenti se avevano ad oggetto un provvedimento a favore o a sfavore del contribuente dichiarante. In particolare nel primo caso l’inoltro dell’integrazione doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, mentre nel caso di attività sfavorevole al soggetto il termine di riferimento era quello stabilito per l’accertamento ex art. 43, D.P.R. n. 600/73. Questo termine è stato preso come unico riferimento a seguito della modifica apportata alla norma, facendo superare le differenze di termini determinate in passato.

Il contribuente può avvalersi del credito scaturito dalla nuova dichiarazione integrativa in favore in modo compensativo per i successivi adempimenti, ai sensi del nuovo comma 8 bis del Decreto precedentemente indicato. A riguardo sono state previste delle limitazioni nel caso in cui il dichiarativo sia stato predisposto oltre il termine indicato per la dichiarazione successiva, in particolare la compensazione potrà essere usufruita dal periodo d’imposta successivamente previsto (questo limite non trova applicazione nel caso di ravvedimento di inadempienza contabile inerente la competenza).

  • Dichiarazioni IVA: anche in questo caso il legislatore ha voluto intervenire superando le differenze di termini poste a seconda che vi fosse un provvedimento favorevole o sfavorevole in capo al soggetto interessato, tenendo come unico termine di riferimento quello previsto per l’accertamento.

A differenza di quanto disciplinato in sede di dichiarazione integrativa a favore, riguardante le imposte dirette e l’IRAP, il credito emerso dalla nuova dichiarazione IVA potrà essere oggetto, alternativamente, di detrazione nella liquidazione periodica/dichiarazione annuale IVA (tale opzione è esclusa se l’inoltro dell’atto integrativo viene predisposto oltre il termine prescritto per l’anno successivo) oppure di rimborso (solo se permangono i requisiti di cui agli articoli 30 e 34 del D.P.R. n. 633 del 1972) oppure di compensazione, così come previsto per le altre dichiarazioni integrative.

Art. 5, comma 2 bis – Determinazione del periodo di scomputo delle ritenute a titolo di acconto

Particolari novità sono state apportate anche all’interno del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), in particolare il legislatore ha voluto ridefinire il periodo d’imposta di scomputo delle ritenute effettuate a titolo di acconto le quali hanno influito sui redditi che concorrono alla costituzione del reddito complessivo.

Nello specifico, le ritenute d’acconto che opereranno all’interno dell’anno successivo di quello di competenza dei redditi ed anteriormente alla compilazione e all’inoltro della dichiarazione dei redditi, saranno oggetto di una detrazione dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, in alternativa, da una detrazione dall’imposta inerente il periodo nel quale sono state operate.

Quest’ultima soluzione è stata prevista anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate successivamente la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 6 – La Definizione dei Ruoli in forma agevolata

Per quanto riguarda la definizione dei ruoli in forma agevolata, il legislatore, seguendo un percorso già in precedenza intrapreso, ha voluto ribadire la possibilità per il contribuente di estinguere il proprio debito, per i carichi affidati alla pubblica riscossione, senza il pagamento di sanzioni o interessi su di essi.

In particolare il soggetto interessato potrà adempiere al pagamento delle intere somme dovute nella misura del 4,5 % degli interessi annui a decorrere dal primo di agosto del 2017, per i singoli carichi iscritti a ruolo.

Tale agevolazione può essere richiesta entro il 31 marzo del 2017 per mezzo dell’apposito modello DA1, dove dovranno essere specificate le modalità di rateizzazione scelta e i carichi su cui verte la dichiarazione.

A seguito della sopra indicata adesione, l’Ente della riscossione, entro il 31 maggio dello stesso anno, dovrà comunicare all’interessato il totale delle somme dovute, specificando le rate e le relative date di scadenza che possono essere dilazionate nei due anni successivi, in particolare l’adempimento del 70% del dovuto entro il 2017 e la restante percentuale entro il 2018, da effettuare entro le date di scadenza individuate in sede di conversione del Decreto in esame (luglio, settembre e novembre del 2017 – aprile e settembre del 2018).

Il tardivo o l’omesso versamento delle somme dovute a seguito la predisposizione della definizione dei ruoli agevolata, comporterà il mancato perfezionamento della definizione e la riammissione ai termini di prescrizione previsti per il recupero dei carichi nelle modalità previste in precedenza.

Identica definizione agevolata è stata prevista anche per le somme inerenti ad entrate di enti locali quali Regioni, Comuni o Città Metropolitane che non hanno avuto riscossione a seguito ingiunzione fiscale.

Le modalità di riscossione, di adesione e i termini inerenti a tale attività, dovranno essere resi noti dagli stessi Enti entro il 31 gennaio 2017.

Art. 7 quater – Le nuove disposizioni in materia di semplificazioni fiscali

Al fine di rendere più semplici le disposizioni inerenti gli adempimenti di carattere fiscale, il legislatore ha voluto predisporre una serie di modifiche su vari dettati normativi in ambito contabile.

Facciamo una breve carrellata delle novità più importanti apportate dalla nuova Legge di Stabilità 2017:

  • Nuove regole per i prelevi bancari in ambito imprenditoriale: a seguito la modifica dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 , i prelevi o i versamenti bancari posti in essere da una impresa sono definiti in modo presunto ricavi se hanno ad oggetto una somma superiore ad euro 1000 al giorno, nonché 5000 euro al mese.

Al fine di tale definizione questi non devono risultare da scritture contabili e non devono avere indicato il soggetto beneficiario del versamento o prelievo.

Tale presunzione non trova applicazione per i lavoratori autonomi i quali, a seguito l’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha chiarito la spinosa questione, possono predisporre versamenti o prelevamenti senza porre in essere dei compensi non dichiarati.

  • Nuovi termini per il pagamento delle imposte: dal 1 gennaio 2017 sono stati previsti nuovi termini per adempiere ai versamenti relativi alle imposte, in particolare:
  1. Entro il 30 giugno dell’anno di presentazione del dichiarativo (in precedenza entro il 16 dello stesso mese) è fissato il termine per effettuare il pagamento dell’IRPEF e dell’IRAP. Gli stessi versamenti dovranno essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo all’inoltro della dichiarazione inerente all’imposta di riferimento se è stata effettuata una fusione, liquidazione, trasformazione o scissione di una società semplice o società di persone.
  2. Entro il sesto mese dall’avvenuta chiusura del periodo di imposta IRES e IRAP, le società di capitali dovranno effettuare il versamento del saldo, fatta eccezione le società che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dall’avvenuta chiusura dell’esercizio, le quali dovranno adempiere al dovuto entro l’ultimo giorno del mese successivo all’avvenuta approvazione.

In tutti i due casi sopra elencati il tardivo versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza comporta la già nota maggiorazione dell’imposta dello 0,4% del dovuto.

  1. Per quanto riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto, il termine per adempiere al saldo IVA è stato fissato al 16 marzo di ogni anno oppure entro il giorno 30 giugno dell’anno in cui viene effettuata la dichiarazione unificata. Anche in questo caso è prevista una maggiorazione per ogni mese o porzione di tempo eccedente al termine prescritto.
  • Nuove disposizioni per Il Modello 730: il legislatore ha voluto introdurre una nuova proroga per l’inoltro dei moduli 730 da parte dei professionisti abilitati e Caf. Infatti, mantenendo come termine ultimo di invio delle integrazioni al modello la data 10 novembre, viene istituita una proroga dal 7 luglio al 23 luglio per la consegna della documentazione inerente il modello e il relativo prospetto per il versamento, nonché l’inoltro per mezzo telematico all’Ente predisposto del modello 730 (compreso il modello 730/4), con l’unica eccezione che il professionista abilitato abbia inviato almeno l’80% dei dichiarativi da lui elaborati entro la data 7 luglio. Di tale proroga ne potrà usufruire anche il contribuente che abbia deciso di inoltrare il proprio dichiarativo per mezzo del modello precompilato.

Nuove regole in caso di Visto di Conformità risultante infedele: in particolare in caso di dichiarativo avente un visto di conformità e dei contenuti non corrispondenti alla concreta situazione in capo al contribuente e dunque infedele, l’art. 39 del D.Lgs. n. 241/97 ha previsto una sanzione pari all’imposta dovuta dal contribuente e gli interessi inerenti a tale provvedimento in capo al professionista o al Caf che hanno predisposto il dichiarativo infedele. Con la recente riforma è stata prevista la possibilità di effettuare un’ ulteriore dichiarazione di rettifica da parte del contribuente interessato o in alternativa lo stesso professionista o Centro di assistenza può inoltrare i dati relativi la rettifica, sempre che l’infedele dichiarazione non sia stata già oggetto di contestazione. Attraverso tale comportamento verrà applicata la sola sanzione prevista e vi è la possibilità di accedere alle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.