Circolare QF-003/2016 – SPESOMETRO

I soggetti (imprese, lavoratori, autonomi) che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA, devono (chi ha la denuncia Iva mensile entro l’11/04/2016 chi ha la denuncia Iva trimestrale entro il 20/04/2016) inviare all’Agenzia delle Entrate lo Spesometro relativo all’elenco clienti/fornitori dell’anno 2015, utilizzando lo specifico “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”.

Originariamente venivano comunicate solo le operazioni soggette ad obbligo di fattura superiori a € 3000 e le operazioni documentate da scontrino superiori a € 3600, ma dal 2012 è stato abolito il limite di € 3000 per le operazioni soggette a fattura, quindi vanno comunicate tutte le operazioni accompagnate da fattura e le operazioni documentate da scontrino sopra a € 3600.

A seguito del provvedimento n. 94908 del 02/08/2013, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che lo spesometro deve essere inviato entro l’11 aprile dell’anno successivo alle fatture per i soggetti a iva mensile ed entro il 20 aprile dell’anno successivo alle fatture per i soggetti a iva trimestrale e che l’invio può avvenire solo tramite il “modello di comunicazione polivalente”.

Quali sono le operazioni oggetto della comunicazione?

Nello spesometro devono essere comunicate tutte le attività per le quali è stata emessa fattura, comprese quelle per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in applicazione del reverse charge e quelle svolte nei confronti di Pubblici Enti soggette allo split payment così come disciplinato dall’art. 17- er, DPR n. 633/72, secondo il quale chi emette fattura è tenuto a versare l’IVA allo stesso Ente pubblico a cui ha fatturato e verrà addebitata direttamente all’Erario, le cessioni , anche tramite commissionari, ex art. 8, comma 1, lett. c) avvenute tramite l’utilizzo del plafond e le triangolari UE ex art. 58, DL n. 331/93.

Ne sono escluse le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, soprattutto le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (ad esempio i contratti avente ad oggetto cessioni immobiliari o d’utenza), le operazioni fatte ai privati non documentate da fattura e d’importo superiore a € 3600 se pagate con carta prepagate, di debito o di credito e le operazioni finanziarie dichiarate esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. Sono escluse anche le importazioni e le esportazioni (perché già comunicate tramite le bollette doganali) e le operazioni già dichiarate tramite i “modelli INTRA”.

Ma quali sono i soggetti obbligati alla trasmissione dello spesometro e quali quelli esonerati?

Nella circolare n.24/E del 30/05/2011 si precisava che sono tenuti alla comunicazione dello spesometro tutti i soggetti passivi d’iva, quindi non solo le società comunemente conosciute (s.r.l, s.p.a), ma anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, gli enti definiti non commerciali (solo per quanto riguarda le operazioni specificate nell’ Art. 4 del DPR n.633/72), i soggetti non residenti in Italia che hanno una stabile attività sul territorio nazionale (quest’ultimi devono inviare la documentazione o in maniera diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale), i commissari liquidatori e i curatori fallimentari, tutti coloro che lavorano con attività esenti Iva ed hanno optato per la dispensa degli adempimenti relativi all’ imposta sul valore aggiunto così come disciplinato dall’ art. 36-bis, DPR n. 633/72, i produttori agricoli che hanno optato ad un regime di esonero come in riferimento all’ art. 34,comma 6, DPR n. 633/72, gli Enti pubblici che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica (quest’ultima casistica è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 128483 del 05/11/2013).

Sono esonerati invece i contribuenti forfettari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 e i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n.98/2011, tranne nel caso in cui abbiano superato le soglie del limite dei ricavi/compensi per aderire al regime agevolato di oltre il 50%, in quanto in tal caso sono obbligati a passare ad un regime ordinario e quindi a rispettare la circolare 24/E prima citata.

Di seguito alcuni casi riferiti a differenti fattispecie e alle relative modalità di presentazione della comunicazione:

  1. Passaggi interni tra attività separate o attività con contabilità separata: la fattura contenente costi che appartengono ad entrambe le attività può essere comunicata compilando un dettaglio unico e sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate;
  2. Attività di autotrasporto: l’onere di inserimento delle fatture all’interno della rispettiva comunicazione avvenire nel momento in cui le fatture sono registrate;
  3. Omaggi e Autofatture: gli omaggi vanno comunicati e documentati nello spesometro attraverso l’emissione della relativa autofattura, inserendo la partita Iva dell’impresa cedente nel campo della partita Iva della controparte;
  4. Fatturazione cointestata: la fattura va comunicata per ogni soggetto cointestatario;
  5. Fatturazione da contribuenti minimi/forfettari: le fatture d’acquisto ricevute da un contribuente minimo e/o forfettario vanno comunicate anche se esenti Iva.
  6. Noleggio e leasing: la società di leasing o noleggio è esonerata dalla comunicazione, mentre l’utilizzatore ne è obbligato.