Circolare QF-005/2017 – SPESOMETRO 2017: LE NOVITA’ E I VECCHI ADEMPIMENTI

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha predisposto l’obbligo, in capo ai contribuenti interessati, di inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati attinenti ad operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Tale normativa ha subito negli anni una serie di aggiornamenti, da ultimo con l’entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016) è stato predisposto un inoltro non più annuale della comunicazione, come previsto dalla prima norma, bensì con cadenza trimestrale e per il solo 2017 in modalità semestrale.

Questi nuovi obblighi hanno trovato applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017 e riguardano gli adempimenti successivi a tale data e riferiti dall’anno indicato in poi.

Per quanto riguarda l’anno fiscale 2016 rimangono invariate le vecchie disposizioni e quindi la comunicazione dovrà essere inoltrata con cadenza annuale entro la data 10 aprile 2017 per i contribuenti con obbligo di versamento iva mensile ed entro il 20 aprile 2017 per i soggetti con obbligo trimestrale. L’operazione di invio dovrà essere effettuata per mezzo del modello di comunicazione polivalente e nelle modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94908 del 2 agosto 2013.

Chi è obbligato?

L’obbligo di comunicazione è previsto in capo a tutti i contribuenti passivi ai fini iva che svolgono attività rilevanti e inerenti alla stessa imposta.

Nello specifico rientrano tra i soggetti interessati tutti i lavoratori autonomi o le imprese (anche in regime di contabilità semplificata), i contribuenti che non hanno una residenza in Italia ma aventi un’organizzazione stabile sul territorio nazionale, i commissari e i liquidatori fallimentari incaricati di società in fase di fallimento, i contribuenti rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 36 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, della normativa sopra indicata.

Chi non è obbligato?

L’obbligo di inoltro della comunicazione viene meno per alcune tipologie di contribuenti così come previsto dalla normativa di riferimento. In particolare:

  • Gli Enti Pubblici i quali sono esonerati all’invio delle operazioni rilevanti ai fini IVA documentate per mezzo di fatture elettroniche;
  • I contribuenti Minimi e Forfettari in possesso dei requisiti essenziali al fine di usufruire del regime agevolato;
  • Gli Enti Non Commerciali e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno svolto attività istituzionali e che non hanno aderito ad un regime di tipo forfettario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398. Nel caso di adesione e in presenza di prestazioni date/ricevute e di cessione di beni, la comunicazione deve essere inoltrata in quanto rientranti nella categoria di attività di tipo commerciale.
  • Le agenzie di viaggio e i commercianti al minuto per prestazioni aventi un importo unitario inferiore alla soglia minimale di euro 3.600 al netto dell’Iva per i primi e di euro 3.000 a lordi Iva per i secondi.
Cosa comunicare?

Nello spesometro devono essere comunicate tutte le attività per le quali è stata emessa fattura, comprese quelle per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in applicazione del reverse charge, nonché quelle svolte nei confronti di Pubblici Enti soggette allo split payment così come disciplinato dall’art. 17- er, DPR n. 633/72, secondo il quale chi emette fattura è tenuto a versare l’IVA allo stesso Ente pubblico a cui ha fatturato e verrà addebitata direttamente all’Erario. Per ultimo rientrano tra le operazioni oggetto della comunicazione anche quelle che non hanno l’obbligo di emissione di fattura, ma che hanno un importo per ad euro 3.600 o superiore a tale soglia.

Ne sono escluse le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, le operazioni fatte ai privati non documentate da fattura e d’importo superiore a € 3600 se pagate per mezzo di carta prepagate, di debito o di credito e le operazioni finanziarie dichiarate esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72.

Particolare esenzione è prevista per i soggetti che svolgono prestazioni in ambito sanitario e hanno l’obbligo di inoltro dei dati inerenti al Sistema Tessera Sanitaria. Il mancato obbligo si riferisce alle prestazioni avente ad oggetto una precedente comunicazione dei dati, tenendo quindi escluse tutte le operazioni non inoltrate al STS e rientranti all’interno dell’adempimento dello spesometro.

I contribuenti che hanno posto in essere una contabilità separata ex art. 36, DPR n.633/72 potranno inserire all’interno della propria comunicazione le fatture relative a costi promiscui attraverso la redazione di un unico dettaglio inserendo l’ammontare al netto delle voci fuori del campo iva, mentre l’obbligo di comunicazione è esclusa nel caso di passaggio interno dei beni di una singola attività separata.

Come sopra esposto l’obbligo viene meno per i contribuenti in regime agevolato dei minimi e in regime forfettario, mentre sussiste in capo ai loro clienti in quanto sono operazioni ugualmente rilavanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda gli acquisti di carburante effettuati per mezzo di carta carburante, l’importo da comunicare verrà scaturito attraverso le modalità previste all’interno del modello di riepilogo, mentre nel caso di acquisto di carburante con carta di credito l’obbligo si invio dello spesometro viene meno.

Le novità per il 2017

Come precedentemente accennato, attraverso il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito dalla Legge 19 del 27 febbraio 2017, è state modificata, per il solo anno 2017, la periodicità relativa all’inoltro dei dati attinenti ad operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto precedentemente previste con cadenza trimestrale e trasformata solo per un anno in semestrale. Ecco le nuove scadenze stabilite dal legislatore:

  • Primo semestre: obbligo di invio entro il 18 settembre 2017
  • Secondo trimestre: obbligo di invio entro il 28 febbraio 2018

Per le operazioni inerenti poste in essere dal 2018 in poi, l’invio della comunicazione dovrà seguire una cadenza trimestrale.