Circolare QF-006/2016 – MODELLO 730/2016 E NOVITA’ SULLA SUA COMPILAZIONE

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 7847 del 15 gennaio 2016 ha delineato il Modello 730 per l’anno 2016 riguardante i redditi percepiti nel corso dell’anno precedente. L’ente, così come aveva già fatto nel 2015, ha messo a disposizione dei contribuenti un modello c.d. “Precompilato” che si va ad aggiungere al vecchio e ormai consueto modello ordinario redatto con l’aiuto di professionisti che compiono assistenza fiscale.

 Il soggetto dichiarante potrà, dunque, scegliere alternativamente quale dei due mezzi utilizzare al fine redigere la propria dichiarazione.

Ma cos’è il Modello 730?

Con questa dicitura si fa riferimento al modulo predisposto per la dichiarazione dei redditi.

Nato nel 1993, con il quale si sostituì il vecchio modello 740 semplificato, è oggi il dichiarativo utilizzato in Italia per la dichiarazione fiscale che coinvolge contribuenti pensionati o aventi regolare contratto di lavoro subordinato (lavoratori dipendenti).

Il Modello Precompilato

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un modello precompilato sulla base dei dati trasmessi dai datori di lavoro, nei casi di lavoratori dipendenti, o da altri soggetti ed enti, come nel caso di contribuenti in pensione, o sulla base di dati che vengono estrapolati da certificazione e trasmissioni predisposte dallo stesso ente territoriale.

Si necessita però, al fine di ricevere il proprio modello, dell’avvenuta compilazione dello stesso nell’anno precedente e della ricezione da parte del proprio datore di lavoro o ente di riferimento del c.d. Unico relativo all’anno 2016.

Il Modello 730 Precompilato contiene in esso tutti i redditi descritti dalla Certificazione Unica, le trattenute comunali e regionali, la documentazione e i dati relative ai familiari a carico e il calcolo delle ritenute IRPEF. Accanto a questa lista vengono elencati tutti gli oneri deducibili o detraibili dal contribuente come le spese sanitarie, le spese funebri, le spese per asili nido e scuole per l’infanzia, quelle inerenti agli studi in ambito primario, secondario e universitario, l’acquisto di farmaci, i premi assicurativi, gli interessi passivi scaturiti da mutui, i contributi previdenziali e quelli inerenti ad una previdenza complementare ed infine le spese di ristrutturazione in ambito edilizio. Al tutto sono allegati i dati riferiti alla dichiarazione dei redditi inoltrata l’anno precedente.

Il modello suddetto può essere semplicemente scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate. A seguito compilazione, questo deve essere presentato all’Ufficio di riferimento entro la data 07 luglio 2016 (prorogato al 22/07/2016 con dpcm in data 24/05/2016), inoltro che può essere effettuato dallo stesso dichiarante o da un professionista abilitato come nel caso di Modello 730 ordinario.

La dichiarazione dei redditi

Sempre attraverso la compilazione del modello 730, sia questo precompilato od ordinario, il contribuente ha l’onere di comunicare all’Ente predisposto tutte le proprie entrate. Il cittadino potrà quindi dichiarare i redditi di fabbricati o di terreni, i redditi di capitale e quelli frutto di un rapporto di lavoro dipendente o di rapporto autonomo senza vincolo di partita iva.

La compilazione nei casi di Sostituto d’Imposta

Il contribuente che percepisce un reddito da lavoratore dipendente e colui che percepisce un reddito da pensione può presentare il modello 730 anche se privo di una sostituzione d’imposta che possa realizzare un conguaglio fiscale.

Il modello senza sostituto d’imposta può far emergere un debito d’imposta a carico del soggetto dichiarante o in alternativa un credito. Nel primo caso il pagamento dovuto dovrà essere effettuato per mezzo del modello F24 debitamente compilato; al contrario in caso di credito emerso, la riscossione può avvenire per mezzo versamento sul proprio conto corrente bancario, per mezzo di un vaglia o tramite ritiro del denaro presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Le novità del 2016

Molte sono le novità inserite nel modello 730/2016, in particolare nuove modalità di compilazione sono state stabilite per alcuni quadri e nuove regole ai fini della detrazione fiscale. Di seguito elenchiamo in breve tutte le modifiche apportate al formulario:

  • Dati inerenti la registrazione di un contratto di locazione (quadro RB): nel caso di contratti di locazione tra privati aventi le caratteristiche del “concordato” ai sensi della L. 9/12/1998 n. 431 o in regime di “cedolare secca” di cui al D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e in caso di registrazione per via telematica dello stesso contratto, si può inserire nel quadro di competenza il codice di identificazione del contratto rilasciato dalla registrazione informatica. Questo codice va a sostituire i vecchi riferimenti utilizzati nella registrazione cartacea.
  • Dati oggetto di comunicazione da parte degli amministratori di condominio: con il nuovo modello 730/2016 l’amministratore di condominio, a seguito compilazione del quadro K, può direttamente inoltrare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati catastali dell’immobile oggetto di interventi edilizi su spazi comuni e l’importo delle spese sostenute dai condomini per l’acquisto di servizi nell’anno 2015 nel caso di somme superiori ad euro 258,23. In passato tale comunicazione avveniva per mezzo del modello Unico P.F. presentato dallo stesso amministratore il quale allegava il quadro AC per identificare le spese.
  • Il nuovo 2 per mille destinato ad associazioni culturali: il contribuente potrà destinare il proprio 2 per mille ad una associazione culturale presente sul territorio ed iscritta negli elenchi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il campo dedicato dovrà essere compilato inserendo il codice fiscale dell’ente beneficiario.
  • Le spese funebri: particolari novità sono state apportate ai fini della detraibilità delle spese funebri le quali potranno essere effettuate a prescindere dell’esistenza di un rapporto di parentela con il defunto e il tetto massimo di detrazione è fissato a 1.550 euro per spesa funebre.
  • “Bonus Renzi” e le novità in detrazione: viene introdotta da quest’anno un nuovo innalzamento della detrazione per i redditi per lavoro dipendente che passa dalla somma di euro 640 ad euro 960 annui ed ha validità solo per i redditi inferiori alla soglia massima di euro 26.000. In particolare nel caso di reddito inferiore ai 24.000 euro, il bonus previsto sarà di euro 960. Al contrario per i redditi che vanno tra i 24.000 ai 26.000 euro, l’ammontare del bonus sarà combinato in base al reddito dichiarato.
  • Le spese inerenti l’istruzione: con la nuova disciplina di cui all’art. 1 della L. 13/07/2015 n. 107 è stata stabilita la percentuale di detrazione, pari al 19%, per le spese inerenti attività di istruzione sostenute dal contribuente. La soglia massima di spesa è stata stabilita ad euro 400 per studente e devono riguardare tutti gli adempimenti riguardanti la frequenza di istituti scolastici.
NOTA: Infine si ricorda che il termine ultimo di presentazione del modello 730/2016 è stato prorogato per la data 22 luglio 2016, in sostituzione al vecchio termine stabilito al 07/07/2016, sia questa inoltrata per mezzo di modulo precompilato che per mezzo di professionisti abilitati.