Circolare QF-007/2016 – DICHIARATIVI E LOCAZIONE: COME E COSA DETRARRE.

Il conduttore che è parte di un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile adibito a principale abitazione può beneficiare delle detrazioni IRPEF a seguito di compilazione del modello Unico 2016 P.F.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) nei commi che vanno dal 01 al 1 ter dell’art. 16 ha specificato tale possibilità di detrazione in capo ai soggetti titolari di un contratto di locazione aventi i requisiti sopra indicati. Accanto alla normativa citata si aggiunge quanto dettato dal Decreto Legge n. 47/0214 il quale, all’art. 7, definisce le modalità di detrazione per i soggetti in possesso di alloggi sociali adibiti a prima casa.

Ma cos’è un contratto di locazione?

E’ definito dall’art. 1571 c.c. come il contratto per mezzo del quale il locatore e cioè il soggetto che mette a disposizione un immobile, si impegna a far utilizzare e godere il proprio bene al conduttore o locatario entro i termini di tempo stabiliti dal contratto. Quest’ultimo a sua volta si obbliga a pagare un corrispettivo periodico definito canone e a restituire il bene nello stesso stato in cui lo aveva ricevuto al termine del periodo stabilito per il godimento.

Si definisce locazione di bene immobile ad uso abitativo il contratto che ha ad oggetto un immobile urbano finalizzato all’abitazione, sia questa principale o ad uso stagionale.

La detrazione dei canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

Le normative sopracitate pongono in essere differenti detrazioni a seconda della tipologia di contratto sottoscritto dal conduttore e di alcune caratteristiche che ricadono su di esso. In particolare vengono definite 5 distinte situazioni a cui un ipotetico conduttore può rapportarsi al fine di detrarre il proprio canone di locazione. Infatti, oltre al semplice inquilino di un immobile adibito ad uso abitativo principale, la norma disciplina altre 4 esempi:

  • il lavoratore subordinato trasferitosi per motivi inerenti alla sua attività lavorativa;
  • l’inquilino avente età compresa tra i venti e i trent’anni;
  • il conduttore sottoscrivente contratto di locazione convenzionale;
  • l’inquilino di alloggio sociale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 47/0214.

Elemento in comune tra le varie tipologie è il carattere forfettario della detrazione in quanto il loro ammontare varia a seconda del reddito del soggetto considerato nel suo complesso e, superata una determinata soglia, non spettano più ad esso.

Tra le 5 categorie sorge un rapporto di alternatività e cioè non vi può essere alcun cumulo e vi è solo la possibilità di scelta della fonte più favorevole.

Il carattere principale dell’immobile ad uso abitativo deve emergere da un concreto utilizzo dello stesso nel periodo preso in considerazione e può prevedere un eventuale detrazione a beneficio dei familiari per i quali si è concluso un contratto di locazione di immobile utilizzato da questi come principale dimora. Come ovvio, se più soggetti sono titolari di un medesimo contratto, su di essi viene formata una precisa percentuale ai fini della detrazione, tenendo sempre come riferimento il reddito complessivo predisposto da ognuno.

Nel caso di incapienza viene riconosciuto all’inquilino il beneficio della percentuale di detrazione che non ha avuto capienza ai sensi del D.M. 11/02/2008. Detrazione in parola che si rende del tutto incompatibile con l’erogazione del “Contributo fondo affitti” destinato a particolari oggetti secondo quanto disciplinato dalla L. 431/98. Al contrario emerge una piena compatibilità nei casi di deduzione di cui all’art. 10 TUIR inerente ad abitazioni destinate a dimora principale.

Ultima caso preso in considerazione riguarda la locazione di cui parte inserita in contratto è un familiare a carico. In questo caso il soggetto a cui carico risulta il conduttore non può beneficiare della detrazione dei canoni in quanto non è parte dello stesso contratto.

Quanto e in quale misura si può detrarre l’affitto?

L’art 01 del sopracitato Trattato fa specifico riferimento, ai fini della detraibilità dei canoni di locazione, a tutte le tipologie di contratto disciplinate dalla legge n. 431/98 e cioè i contratti a cd canone libero, transitorio e convenzionato.

Nello specifico la detrazione può variare a seconda del reddito complessivo dichiarato dal contribuente, tenendo delle soglie prefissate per stabilire le varie fasce di detrazione:

  • se il reddito del conduttore è minore o uguale ad euro 15.493,71, la misura di detrazione ammonterà ad euro 300;
  • nel caso di reddito del conduttore superiore alla prima fascia e minore ed uguale ad euro 30.987,41, potranno essere detratti 150 euro;
  • la detrazione è infine esclusa nel caso di reddito dichiarato superiore alla cifra precedentemente indicata.

Sempre tenendo presente le 3 soglie precedentemente descritte, le percentuali da detrarre variano a seconda della tipologia del contratto di locazione e alla qualità del soggetto contrente.

Nello specifico la detrazione ammonterà:

  • nei casi di contratto di locazione così detti “Convenzionati”:
  • ad euro 495,80 in prima fascia, cioè con reddito minore o uguale ad euro 15.493,71
  • ad euro 247,90 nella seconda fascia, cioè con reddito superiore alla prima fascia e minore ed uguale ad euro 30.987,41
  • nel caso di conduttori lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza :
  • da euro 991,60 ad euro 495,80
  • per gli inquilini di alloggi sociali:
  • da euro 990 ad euro 450.
Nota Bene:

Particolare è il caso di detrazione per i soggetti di età compresa tra i venti e i trent’anni, dove la soglia di reddito prestabilita per poter fruire della detrazione è solo la prima e cioè il reddito non deve superare gli euro 15.493,71. Il superamento di tale cifra fa sì che il contribuente non possa usufruire della detrazione che nel caso specifico ammonta ad euro 991,60.