Circolare QF-008/2017 – DIRITTI CAMERALI 2017: CHI, COME E QUANDO

Ai sensi della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, tutti i soggetti iscritti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) devono versare il diritto annuale, il cui ammontare viene stabilito attraverso la pubblicazione di uno specifico Decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

A seguito di un intervento normativo finalizzato al riordino del sistema CCIAA, il legislatore ha predisposto che dall’anno 2015 in poi, vi sia una graduale riduzione degli importi da versare, tenendo come riferimento come prezzo base l’importo previsto per l’anno 2014. Per il 2017 è stata prevista una riduzione pari al 50% dell’importo dovuto nell’anno 2014.

Tale cifra, però, può subire delle modifiche a seguito diretto intervento predisposto dalla Camera di Commercio competente, la quale può maggiorare il prezzo fino al 20% sul dovuto.

Chi deve adempiere?

Come sopra esposto, rientrano nell’obbligo di versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti all’interno del Registro delle Imprese alla data 1 gennaio 2017 e i nuovi iscritti durante l’anno in corso.

Rientrano inoltre tutti i coloro che risultano annotati all’interno Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) e non sono obbligati ad una iscrizione nel Registro delle Imprese come ad esempio gli enti non profit e le associazioni, le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, in liquidazione ordinaria, in amministrazione controllata, in concordato preventivo e le Piccole Medie Imprese definite innovative.

Chi è esente?

Non sono obbligate al versamento dei diritti le imprese individuali che hanno cessato il proprio esercizio nell’anno 2016, le imprese in liquidazione coattiva amministrativa e dichiarate fallite, le cooperative sciolte per atto dell’autorità di cui all’art. 2545 septiesdecies e le Start Up innovative non iscritte oltre il quarto anno all’interno del Registro delle Imprese e in possesso dei certificati di cui all’ art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 2012.

Quanto versare?

L’ammontare della somma da corrispondere varia a seconda della tipologia del soggetto obbligato al versamento e alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese avvenuta prima del giorno 1 gennaio 2017 o successivamente a tale data.

Riguardo la tipologia del soggetto, va evidenziato la presenza di un importo a misura fissa destinato alle imprese individuali siano esse iscritte all’interno della sezione ordinaria o speciale, le società semplici agricole o no, le società tra avvocati e i soggetti iscritti esclusivamente nel R.E.A.

Per le società di capitali, di persone, le cooperative e per i consorzi l’importo da corrispondere dovrà essere calcolato in misura percentuale basata su di un minimale fisso previsto come riferimento. Le aliquote che vanno ad incrementare la somma da versare si basano sugli scaglioni di fatturato IRAP conseguiti dal soggetto nell’anno precedente.

Per i soggetti iscritti dal primo gennaio 2017 viene predisposta una somma fissa calcolata sull’importo dovuto per l’anno 2014 diminuito del 50% e dovrà essere corrisposto per l’intera cifra anche se l’iscrizione è avvenuta durante il corso dell’anno.

Va inoltre ricordato che l’importo dovuto deve essere arrotondato all’unità di euro.

Come adempiere e quando?

Anche in questo caso è opportuno evidenziare due differenti modalità a seconda che il soggetto sia titolare di una nuova o vecchia iscrizione.

Nello specifico coloro che risultano iscritti prima dell’anno in corso dovranno versare quanto dovuto attraverso modello F24 o per mezzo del servizio interattivo pago PA. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il giorno 30 giugno 2017 o in alternativa entro il 31 luglio con la maggiorazione prevista del 0,40% (viene ripreso il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

I nuovi iscritti invece dovranno pagare i diritti nel momento di presentazione della domanda di iscrizione presso la sede della Camera di Commercio competente o per mezzo di addebito automatico predisposto su “ComUnica”. Viene prevista anche la possibilità di adempiere entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione tramite la compilazione del modello F24.

Differenti sono i termini fissati per le Società aventi un esercizio non coincidente con l’anno solare. In questo caso l’importo da versare dovrà essere corrisposto rispettando gli stessi termini predisposti per la chiusura dell’esercizio e in particolare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura o l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio nel caso di approvazione posta in essere oltre centoventi giorno dalla chiusura dell’esercizio.

Il Ravvedimento

Il soggetto inadempiente o parzialmente adempiente può sanare la propria posizione per mezzo di un ravvedimento operoso predisposto entro un anno dal termine di pagamento e prima di una attività di constatazione della violazione da parte della Camera di Commercio di riferimento.

In tal caso l’importo da corrispondere sarà composto dall’ammontare del diritto da versare con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni maturate in percentuale nell’arco di tempo prima indicato.