Circolare QF-008/2018 – LA NUOVA “ROTTAMAZIONE TER”

Il Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2018 n. 24 ha approvato il decreto legge n. 119/2018 contenente le “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, nel quale è stata inserita la terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali definita “Rottamazione Ter”, che presenta nuove condizioni più agevolate rispetto alle precedenti edizioni.

In particolare, viene prevista l’esclusione del pagamento degli interessi in mora e delle sanzioni, la possibilità di effettuare due versamenti semestrali per un massimo di dieci rate consecutive, un tasso di interessi con percentuale ridotta pari al 2% ed infine è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare i crediti nei confronti della pubblica amministrazione per compensare i debiti sorti con il fisco.

Quali debiti?

Vengono presi in considerazione dalla normativa sopra indicata i debiti risultanti dai carichi affidati dagli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali possono essere estinti senza l’ulteriore versamento di sanzioni ed interessi.

Saranno dunque da versare il capitale, gli interessi, l’aggio, le spese di notifica della cartella e le eventuali spese esecutive maturate come rimborsi. Vengono escluse invece le somme relative alle sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni civili in caso di debiti inerenti a posizioni previdenziali e le somme aggiuntive.

Come pagare le cartelle rottamate?

Il contribuente che aderisca alla nuova rottamazione può scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in maniera dilazionata in dieci rate con scadenza semestrale (nei mesi di luglio e novembre di ogni anno) e dallo stesso importo in cinque anni e in tal caso sarà applicato un tasso annuo pari al 2%.

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso una domiciliazione bancaria sul proprio conto corrente, mediante bollettini emessi dall’Agenzia di Riscossione o presso gli sportelli ubicati presso gli uffici dell’Ente predisposto.

In caso di inadempimento?

In caso di omesso o tardivo adempimento di una sola rata, la rottamazione viene definita inefficace e i versamenti precedentemente effettuati verranno considerati come acconti sull’importo totale da corrispondere. L’Agenzia di riscossione potrà dunque continuare la sua attività di recupero coattivo e non potranno essere riconosciute ulteriori rateizzazioni al contribuente inadempiente.

Come presentare la domanda di rottamazione?

Le domande di adesione dovranno essere presentate presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2019. All’interno di ogni documento presentato dovranno essere indicate le modalità di pagamento e il numero di rate scelte. Va inoltre indicata la rinuncia ad eventuali giudizi pendenti sui carichi oggetto della rottamazione, i quali saranno sospesi dal giudice a seguito presentazione di idonea documentazione da parte del soggetto interessato.

Quali sono gli effetti scaturiti dall’adesione?

La presentazione della domanda di adesione fa scaturire determinati effetti. In particolare, vengono sospesi i termini di decadenza e prescrizione, quelli inerenti agli obblighi di pagamento scaturiti da precedenti dilazioni, l’inibizione ad iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche e il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire procedure precedentemente avviate.

Per chi ha aderito alle precedenti rottamazioni?

Anche i contribuenti che hanno aderito alle precedenti edizioni possono essere inseriti all’interno del nuovo piano, anche se questi risultano decaduti dalla prima rottamazione oppure non abbiano versato le prime rate relative alla c.d. “Rottamazione Bis”. In particolare, in quest’ultimo caso occorre saldare le rate scadute entro il 7 dicembre 2018 per poter successivamente accedere alla nuova edizione, usufruendo così delle agevolazioni previste come il differimento del pagamento delle somme dovute, la possibilità di pagamenti tramite compensazione con crediti maturati con la P.A. e il venir meno delle procedure esecutive sorte precedentemente.

Entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare gli importi da versare e i bollettini per provvedere all’adempimento.

In quali casi la rottamazione è esclusa?

Sono esclusi dalla definizione agevolata le somme risultanti da recuperi di Aiuti di Stato definiti illegittimi dall’U.E., da sanzioni differenti da quelle irrogate per violazioni tributarie o di contributi previdenziali, da condanne emesse dalla Corte dei Conti e da sanzioni, multe e ammende scaturite da sentenze penali.