Circolare QF-010/2016 – VOUCHER INPS: “BUONO” A SAPERSI!

Nato come modalità di retribuzione nel settore agrario a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), è divenuto nel tempo il mezzo di remunerazione per i c.d. “lavori accessori” caratterizzati dalla saltuarietà della prestazione. Il Capo VI del D.Lgs. n. 81/2015 ha modificato la disciplina dei buoni lavoro espandendo il loro ambito di applicazione in tutti i settori riguardanti la produzione e ponendo delle novità riguardo alla loro emissione.

Chi sono i lavoratori accessori?

Sono tutti i lavoratori che svolgono un’attività occasionale, saltuaria e non riconducibili ad una particolare tipologia di contratto di lavoro. La loro remunerazione non può superare la soglia di 7.000 euro in totale per l’intero anno e con riferimento alla totalità dei soggetti che hanno usufruito della prestazione.

Da ogni singolo committente il lavoratore accessorio non può percepire una retribuzione superiore a 2.000 euro.

Rientrano in questa categoria gli studenti, i pensionati e tutti i coloro che svolgono piccole attività ad ore come ad esempio lavori domestici, di giardinaggio o di insegnamento privato.

Valore e validità del voucher.

Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro con validità di ventiquattro mesi dalla data di emissione.  La quantità sopra descritta è comprensiva dei valori di contribuzione pari al 13% riconducibili ad una gestione separata INPS a favore del lavoratore accessorio, al 7% da confluire come assicurazione contro gli infortuni gestita dallo stesso Ente previdenziale e una percentuale pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore al netto percepito dal prestatore sarà dunque di euro 7,50 corrispondente al minino richiesto come tariffa oraria.

Le novità apportate dal D.Lgs. n. 81/2015 (Job Act).

Come sopra esposto, il D.Lgs. n. 81/2015 ha apportato una radicale modifica alla disciplina dei c.d. “Buono Lavoro”. Un primo cambiamento riguarda l’aumento del limite massimo di retribuzione da 5.000 a 7.000 euro nell’arco dell’anno, tenendo la soglia massima di 2.000 euro a committente. Vengono inoltre superati i limiti soggettivi e oggettivi riguardanti il lavoratore, in particolare con la nuova normativa le attività lavorative accessorie possono essere svolte da chiunque e in qualsiasi settore di produzione.

Discorso differente emerge per le prestazioni inerenti un’attività agricola. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative di tipo stagionale, le aziende agricole aventi un volume di affari superiore ad euro 7.000 possono utilizzare solo particolari figure professionali come pensionati e/o studenti con meno di venticinque anni di età e regolarmente iscritti in un istituto scolastico. Invece per le imprese agricole aventi volume inferiore alla soglia sopra indicata, la prestazione di lavoro può essere effettuata da qualsiasi tipologia di lavoratore anche per lavori non stagionali ad eccezione che gli stessi non siano iscritti nell’elenco riservato ai lavoratori agricoli negli anni precedenti a quello della prestazione.

Particolari novità sono state apportate anche per l’acquisto dei voucher. L’art. 49 del D.Lgs. n. 81 del 2015 al suo primo comma ha introdotto la possibilità per il committente professionista o imprenditore di poter acquistare per via telematica i buoni lavoro da consegnare ai propri prestatori di lavoro. A riguardo l’INPS ha evidenziato, all’interno della circolare n. 149 del 12 agosto 2015, che per gli stessi soggetti l’acquisto dei carnet può avvenire esclusivamente per via telematica, per mezzo di centri di emissione come Banche Popolari o presso tabaccai, escludendo la possibilità di ottenere dei buoni presso le sedi INPS del territorio. Solo in caso di committente non imprenditore l’acquisto può avvenire anche attraverso ritiro presso gli Uffici Postali oltre che tramite le altre modalità sopra elencate.

Incasso del voucher da parte del prestatore.

Le modalità di incasso del buono lavoro varia a seconda delle modalità di emissione. In particolare se il voucher è stato rilasciato presso un ufficio INPS, la sua riscossione può avvenire presso qualsiasi Ufficio postale presente sul territorio così come nel caso di emissione avvenuta presso le stesse poste entro due anni dal giorno di emissione.

Differente l’incasso di buoni rilasciati presso Istituti Bancari o tabaccai. In questo caso potrà essere percepito solo presso gli stessi Istituti o rivenditori autorizzati entro un anno dal giorno di emissione.

Infine i voucher acquistati per via telematica potranno essere incassati per mezzo della INPS Card o per bonifico domiciliato da riscuotere presso gli uffici postali.

Nota Integrativa