Circolare QF-014/2016 – IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E LE ASSUNZIONI AGEVOLATE NEL 2016

L’art. 1, commi dal 178 al 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha reinserito alcune agevolazioni riservate ai datori di lavoro che entro l’anno 2016 stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Seguendo quanto già effettuato nell’anno precedente per mezzo della c.d. Legge di Stabilità 2015, la quale prevedeva l’esonero anche totale dei contributi dovuti dal datore per l’assunzione a tempo indeterminato, il legislatore ha voluto riproporre una nuova tipologia di benefici con misure e durate differenti rispetto al 2015.

Quali rapporti lavorativi saranno agevolati?

L’agevolazione riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (siano essi di nuovo inizio o di conversione da altro rapporto) indifferentemente che essi siano full-time, part-time, di personale con qualifica dirigenziale, a scopo di somministrazione (anche se la prestazione è svolta nei confronti dell’utilizzatore per mezzo di un contratto a tempo determinato) o soci lavoratori di cooperative.

Vengono esclusi dalla disciplina, in quanto già disciplinati diversamente, i contratti di apprendistato, quelli inerenti un lavoro domestico ed i rapporti intermittenti o a chiamata anche svolti per mezzo di un contratto a tempo indeterminato.

Quali datori possono usufruire delle esenzioni?

L’incentivo viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, incluse le attività agricole (anche se quest’ultime con particolari limitazioni) senza vincoli geografici e di settore, escludendo del tutto i soggetti legati alla Pubblica Amministrazione.

Condizioni per la fruizione

Per l’ottenimento dell’esonero parziale nel biennio successivo dalla data di stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Legislatore Italiano ha posto in essere delle condizioni:

  1. il lavoratore in procinto di instaurare un rapporto usufruendo dei benefici in parola, non deve aver avuto una occupazione in forza ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore nei sei mesi precedenti dalla data di stipula;
  2. il lavoratore non deve aver intercorso rapporti lavorativi a tempo indeterminato con il datore che usufruirà degli incentivi nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge che disciplina la materia e nella precisone nell’arco di tempo che va dal 01 ottobre al 31 dicembre dell’anno 2015.

Stesso vincolo è stato ribadito nel caso di rapporto intercorso con società controllate, facenti capo o collegate allo stesso datore (si fa esplicito riferimento alle disposizioni inserite nell’art. 2359 c.c.);

  1. non deve essere già stato intercorso un rapporto lavorativo tra il lavoratore e il datore di cui sia già stata usufruita un’agevolazione disciplinata dall’art. 1, commi 118, della Legge n. 190 del 2014.
Natura dell’incentivo

A differenza del 2015, in cui per ogni singolo rapporto lavorativo intrapreso con le agevolazioni contributive era prevista una esenzione della quota previdenziale fino ad un tetto massimo di € 8.060,00 e con durata triennale, per ogni nuovo rapporto di carattere indeterminato sorto nel 2016 con le agevolazioni contributive il Legislatore ha previsto:

  • una riduzione della quota contributiva INPS del 40%;
  • un tetto massimo pari ad € 3.250,00 (cioè € 270,83 al mese ovvero 8,90 euro al giorno);
  • durata dell’incentivo pari a due anni dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con riferimento alla soglia massima stabilita dalla normativa pari ad € 3.250,00, va specificato che in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nella forma part-time (che sia esso verticale, orizzontale o misto) la misura del sopracitato tetto massimo va adeguato, in diminuzione sulla base, all’orario di lavoro ridotto stabilito.

L’esonero non comprende tutte le forme contributive: in particolare sono esclusi i contributi e i premi INAIL, contributo fondo di tesoreria INPS e il contributo al fondo di solidarietà residuale (questi ultimi solo se sono dovuti).

Cosa fare per ottenere il bonus?

Gli adempimenti al fine di ottenere il bonus spettano al datore di lavoro il quale dovrà inoltrare all’Ente predisposto, per mezzo del programma telematico adibito agli inoltri, la richiesta di attribuzione del codice autorizzativo 6Y.

Tale adempimento dovrà essere svolto prima dell’invio della denuncia mensile contributiva nel mese di riferimento e di inizio del nuovo rapporto.

In capo al lavoratore subordinato neo assunto non sussistono oneri per il riconoscimento della posizione agevolata.