Circolare QF-016/2016 – LA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) disciplina l’istituto giuridico del ravvedimento operoso per mezzo del quale qualsiasi contribuente può regolarizzare le irregolarità amministrative e tributarie scaturite dal mancato o insufficiente pagamento delle imposte dovute o da altri inadempimenti fiscali.

Con il D.Lgs. n. 185 del 2015 (Legge di Stabilità 2015) sono state introdotte delle novità riguardanti la disciplina della materia, ridefinendo i limiti per poter accedere all’istituto.

Possibilità di accesso

Secondo la precedente disciplina, non tutti i contribuenti potevano accedere al ravvedimento operoso, ma era previsto solo nei casi in cui:

  • non siano fossero già state effettuate delle attività di ispezione, verifica o accesso presso il contribuente interessato;
  • l’infrazione non fosse già stata oggetto di contestazione e di notifica;
  • non fossero già state intraprese altre attività di accertamento comunicate al soggetto.

Il D.Lgs. n. 185 del 2015 ha introdotto nuove disposizioni per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate secondo i quali il ravvedimento può essere sempre effettuato senza alcun vincolo, fatta eccezione per i casi di notifica di atti inerenti un accertamento o una liquidazione.

L’eventuale adempimento di pagamento scaturito da un ravvedimento non fa precludere la possibilità per l’Ente di effettuare un successivo accertamento o ispezione.

L’attività di regolarizzazione e le sanzioni ridotte

I contribuenti che abbiano omesso un versamento o l’abbiano effettuato in modo carente, possono regolarizzare la propria posizione a seguito di un volontario ravvedimento avente ad oggetto il pagamento della imposta dovuta, degli interessi maturati e delle sanzioni stabilite applicabili in maniera ridotta.

A tal riguardo, il legislatore ha determinato una particolare elencazione che prevede distinte riduzioni di sanzione basate sulla tempistica e l’oggetto del ravvedimento operoso. In particolare:

  1. Una diminuzione di 1/9 del minimo sanzionabile nel caso di regolarizzazione di posizione inerente omissioni o errori il cui ravvedimento viene effettuato entro il novantesimo giorno successivo al termine di adempimento o entro 90 giorni dall’avvenuta infrazione (in quest’ultimo caso rientrano le fattispecie in cui non sia prescritto un termine di scadenza). Questa riduzione può essere applicata anche nel caso in cui l’errore del contribuente incida nella determinazione o nel versamento dell’imposta;
  2. Una riduzione della sanzione fino ad 1/10 di quella ordinaria per il caso di omesso pagamento dell’imposta o del suo acconto se il ravvedimento viene predisposto entro 30 giorni dalla data prestabilita per il suo versamento;
  3. Una riduzione di 1/8 del minimo sanzionabile è invece prevista nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni venga effettuata entro il termine di presentazione di una dichiarazione annuale inerente all’anno nel corso del quale è stata effettuata l’infrazione. Nel caso non sia previsto una dichiarazione periodica, la riduzione di sanzione sarà applicata se il ravvedimento sarà effettuato entro un anno dall’errore o dall’omissione;
  4. Una diminuzione pari a 1/7 del minimo previsto come sanzione è contemplata nel caso di ravvedimento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione riguardante l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la violazione oppure entro 2 anni dall’infrazione se non è prevista un dichiarativo periodico. Se il ravvedimento è effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione indicato sopra o oltre 2 anni dall’avvenuta trasgressione, la diminuzione prevista è pari a 1/6 del minimo sanzionabile;
  5. Una riduzione di 1/5 del minimo se il ravvedimento operoso viene effettuato dal contribuente a seguito omissioni o errori emersi da una constatazione dell’infrazione. Tale applicazione viene esclusa nei casi di mancata emissione di scontrino fiscale, ricevuta fiscale, lettera di trasporto o predisposizione di apparecchiature per emissione di scontrini fiscali;
  6. Infine viene prevista una riduzione peri ad 1/10 del minimo sanzionabile previsto per la mancata presentazione ed inoltro di una dichiarazione se il ravvedimento viene effettuato entro il termine di 90 giorni dall’avvenuta omissione. Identica percentuale è prevista per il mancato inoltro della dichiarazione IVA periodica. In questo caso lo sgravo è previsto nel caso di ravvedimento effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione.

Ulteriori riduzioni di sanzioni sono previste per i mancati o ritardati pagamenti.

La legge di Stabilità 2015 ha previsto una riduzione pari alla metà della sanzione stabilita in via ordinaria per versamenti effettuati entro 90 giorni dal termine ultimo di adempimento. La riduzione è pari a 1/15 e cioè a all’1% per ogni giorno trascorso dal giorno di scadenza, se il contribuente adempie a quanto dovuto entro 15 giorni dalla data prestabilita.

Modalità di pagamento

Le sanzioni, gli interessi e gli omessi versamenti potranno essere pagati per mezzo dei modelli F24, F23 o F24 Elide a seconda la tipologia di tributi oggetto del ravvedimento.

Sia per le sanzioni che per gli interessi bisogna indicare nel rispettivo modello il codice del tributo di riferimento.

Nota Integrativa