Circolare QF-001/2016 – “CONDOMINIO MINIMO”: NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE IRPEF

La Circolare n. 3/E del 02/03/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo orientamento riguardo le possibili detrazioni IRPEF per un massimo del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio compiuti in un “condominio minimo” negli spazi comuni, ai sensi dell’art. 16-bis TUIR.

Più che un’innovazione, quello predisposto dall’Ente sopra citato è stato un vero e proprio passo indietro sull’argomento, rivedendo quanto già dichiarato nella Circolare n. 11/E del 21/05/2014, dove si affermava che, in caso di condominio definito “minimo” e cioè con meno di otto condomini al suo interno, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 449 del 1997, i condòmini dovevano eleggere un amministratore o nominare un proprietario delegato a richiedere l’assegnazione di un Codice Fiscale per il condominio. Tale codice doveva essere riportato sulle intestazioni delle fatture e sul conto corrente comune condominiale. Infine lo stesso doveva essere inserito sul modello730/UNICO presentato dai vari condòmini per poter usufruire delle detrazioni previste dalla legge.

Per venire incontro a spiacevole situazioni che si erano formate col tempo, la stessa Agenzia delle Entrate in data 27/08/2015 con la Risoluzione n. 74/E aveva predisposto un procedimento sanatorio nel caso di ripartizione delle intestazioni di fatture per i lavori sostenuti in solido nelle parti comuni, prevedendo sanzioni per la mancata presentazione di richiesta del codice comune.

Con l’attuazione dell’ultima Circolare, l’Agenzia delle Entrate non ha fatto altro che ritornare alle vecchie regole stabilite, dando ad un condòmino la possibilità di fatturare i lavori nelle parti comuni con proprio codice fiscale, senza acquisire un specifico codice per il condominio.

In sede di dichiarazione dei redditi, qualora i condòmini non si fossero già attivati per nominare un amministratore o assegnare un Codice Fiscale al condominio (in questi casi devono continuare a far fatturare tutto al condominio e inserire il codice di quest’ultimo nella dichiarazione dei redditi per avere le detrazioni), potranno detrarre la propria quota di spese indicando in dichiarazione il Codice Fiscale del condòmino che ha effettuato il pagamento.

In allegato dovrà però essere presentata un’autocertificazione dei lavori svolti sulla proprietà comune, con i riferimenti catastali dell’edificio e le ricevute dei pagamenti effettuate.