Circolare QF-006/2018 – IL MODELLO 770 E LE NOVITA’ DEL 2018
Come ogni anno i contribuenti che hanno effettuato delle operazioni come sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770 per comunicare agli Enti predisposti i dati non inseriti all’interno della Certificazione Unica, come ad esempio gli importi dei versamenti effettuati nell’anno d’imposta di riferimento e i dati inerenti alle ritenute operate. Tale modello dovrà essere inviato entro il 31 ottobre p.v. e, come già precedentemente accennato, andrà ad aggiungersi al modello di Certificazione Unica già inviato in precedenza, formando insieme quella che viene definita la Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta.
La Certificazione Unica
Prima di analizzare il modello 770/2018 e le novità inserite dal legislatore, sembra opportuno soffermarci brevemente sulla Certificazione Unica e sulla sua funzione. Tale modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per indicare all’Agenzia delle Entrate, attraverso un invio telematico, i dati fiscali inerenti alle ritenute operate nell’anno precedente e gli ulteriori dati contributivi e assicurativi posti in essere dallo stesso. Dovranno essere dunque inserite al suo interno i dati relative alle certificazioni rilasciate ai soggetti a cui il sostituto ha corrisposto, durante l’anno di riferimento, dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale destinate da fondi di pensione, le provvigioni e le altre tipologie di redditi rientranti nell’obbligo di comunicazione.
Quest’anno il termine per l’invio della Certificazione Unica è stato fissato per lo scorso 7 marzo, fatta eccezione per i redditi esenti e non dichiarabili per mezzo del modello 730 precompilato, i quali hanno visto slittare tale termine al giorno 31 ottobre p.v., in concomitanza con il termine previsto per il modello 770/2018.
Il Modello 770/2018
Attraverso questo modello il sostituto d’imposta deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute poste in essere nell’anno d’imposta di riferimento, i versamenti effettuati e inerenti a tali operazioni, le compensazioni svolte, la riepilogazione dei crediti in possesso e gli ulteriori dati assicurativi e contributivi che vengono richiesti. L’obbligo di comunicazione ricade inoltre in capo agli intermediari che hanno svolto la propria attività di intermediazione in operazioni fiscalmente rilevanti, i quali sono tenuti ad indicare i dati inerenti alle ritenute operate sui dividendi, i proventi scaturiti dalle partecipazioni, i redditi di capitale, i versamenti ad essi riferiti, le compensazioni effettuate e i crediti d’imposta utilizzati. Rientrano infine tra i soggetti obbligati gli intermediari immobiliari e coloro che svolgono un’attività di gestione di portali telematici nello stesso settore nel caso di applicazione della ritenuta sull’ammontare dei canoni riferiti a locazioni brevi.
Entrando nell’analisi del modello, viene data la possibilità al contribuente di dividere lo stesso e di inviare, oltre al Frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX e SY. Tale facoltà viene concessa a condizione dell’avvenuto invio delle C.U. nei termini indicati dal legislatore e in essi vanno indicati i redditi relativi al lavoro dipendente, al lavoro autonomo, alle locazioni brevi, ai dividendi, ai proventi percepiti, ai redditi di capitale a cui ricomprendono anche le ritenute posti in essere su versamenti inerenti al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico ed infine agli importi liquidati a seguito pignoramenti presso i terzi e percepite come indennità di esproprio.
Ulteriore separazione è prevista, da quest’anno, anche per l’invio del modello, il quale potrà essere inoltrato in più flussi. In particolare, all’interno del quadro “Redazione della dichiarazione” dovrà essere indicata la tipologia di inoltro attraverso la compilazione del campo “Tipologia di invio”. Il contribuente dovrà inserire in tale campo il codice identificativo n. 1 se vuole trasmettere il modello in un unico flusso e quindi inviare il modello contenente tutti i dati relativi a tutte le tipologie di redditi; il codice n. 2 in caso di invii separati e quindi l’indicazione differenziata dei redditi inseriti nel modello 770. Utilizzando quest’ultimo codice, il contribuente potrà compilare la sezione “Gestione Separata”, indicando in essa il codice fiscale dell’intermediario adibito all’inoltro dei dati di altri redditi attraverso differente flusso. Caso frequente a cui si può prendere spunto a titolo semplificativo è l’inoltro di due differenti flussi da parte dell’incaricato per la gestione del lavoro autonomo quale ad esempio un contabile e di quello per la gestione del lavoro dipendente come ad esempio un Consulente del Lavoro. In questo caso i rispettivi professionisti dovranno indicare la casella di competenza inerente al reddito scaturito da lavoro autonomo o dipendente e il codice fiscale dell’altro incaricato.
Particolare è il caso di invio del flusso inerente alle locazioni brevi, le quali potranno essere inoltrate in un unico flusso insieme alle altre tipologie di redditi oppure, in alternativa, in un separato invio, ma necessariamente aggregato insieme ai dati riferiti al reddito da lavoro autonomo.