Circolare QF-004/2018 – IL MODELLO DEI REDDITI 2018 – PERSONE FISICHE
Il Modello Redditi 2018 P.F. è un modulo per mezzo del quale il contribuente potrà presentare la propria dichiarazione a fini fiscali e successivamente adempiere agli oneri da questa scaturiti. È costituito da tre differenti fascicoli contenenti i vari quadri da compilare in sede di dichiarazione, in particolare:
Fascicolo 1: contiene il frontespizio, il prospetto inerente i familiari a carico e i quadri riguardanti i vari redditi conseguiti, le spese e gli oneri sostenuti, il calcolo Irpef e degli addizionali all’Irpef, i crediti d’imposta, la dichiarazione integrativa, i risultati della dichiarazione e il contributo solidale. Al contrario degli altri due, questo primo fascicolo deve essere obbligatoriamente compilato da tutti contribuenti.
Fascicolo 2: contiene i quadri riservati ai soggetti che non hanno l’obbligo di una tenuta delle scritture contabili, i quali dovranno dichiarare i propri contributi assistenziali, previdenziali e gli altri redditi conseguiti durante l’anno. Nello stesso fascicolo sono presenti i due quadri inerenti agli investimenti posti in essere all’estero, le attività svolte da amministratori di condominio e le indicazioni per la presentazione del dichiarativo per i soggetti non residenti sul territorio nazionale.
Fascicolo 3: i quadri riservati ai contribuenti a cui è dato obbligo la tenuta delle scritture contabili.
Chi deve presentare il Modello Redditi P.F. 2018?
Sono tenuti a presentare il Modello Redditi riservato alle Persone Fisiche tutti i contribuenti che hanno conseguito durante l’anno solare precedente:
- Redditi derivanti da una attività di lavoro autonomo con Partita Iva;
- Redditi d’impresa e di partecipazione;
oppure abbiano i seguenti requisiti:
- Siano residenti in uno Stato estero;
- Siano obbligati all’inoltro delle Dichiarazioni IVA, Irap e del modello 770;
Di seguito esponiamo una breve analisi del modello Redditi, evidenziando le novità inserite nel 2018, ricordando che da quest’anno è stato soppresso il quadro CS relativo al contributo di solidarietà a seguito del venir meno del relativo regime fiscale.
La disciplina delle locazioni brevi
Con tale termine vengono considerati i contratti di locazione stipulati da privati, anche per mezzo di intermediari, che non hanno durata superiore a 30 giorni e stipulati dal primo giugno dello scorso anno. Una particolare disciplina è da quest’anno prevista per questa tipologia di locazione in quanto ai sensi del D.L. n. 50 del 2017 è possibile oggi optare per l’applicazione su di essi di una tassazione con cedolare secca o in alternativa dell’IRPEF, nonché viene previsto l’obbligo di predisporre una ritenuta sul prezzo del canone di locazione. Il contribuente che opta per il regime a cedolare secca potrà assoggettare quanto percepito dalla locazione all’imposta sostitutiva pari al 21% in alternativa all’aliquota prevista in via ordinaria sulle addizionali regionali, comunali e sull’IRPEF. Tale normativa trova applicazione anche nei casi di contratti aventi ad oggetto una sublocazione, locazione avente in esso anche dei sevizi accessori e comodato.
Il reddito conseguito dalla locazione breve costituisce per il proprietario dell’immobile oggetto di contrattazione un reddito fondiario da inserire all’interno del quadro RB, mentre per il comodatario e il sublocatore viene a sussistere un reddito diverso da inserire nel quadro RL.
La disciplina dei redditi da pensione
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato il Testo unico delle Imposte sui redditi (TUIR) nella parte riguardante la disciplina dei redditi da pensione. In particolare è stata prevista una uniformità della detrazione IRPEF per tutti i contribuenti, siano essi di età maggiore o minore di anni 75. Questa detrazione non può essere cumulata con quella inerente al reddito da lavoro dipendente e deve fare riferimento al periodo di pensione nel corso dell’anno di riferimento.
I Redditi dei terreni e il Quadro RA
Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti proprietari di terreni situati all’interno del territorio nazionale o che siano titolari di altri diritti reali minori ad eccezione dei c.d. “nudi proprietari”, degli affittuari che pongono in essere un’attività di produzione agraria sul terreno in affitto e dei soggetti titolari di un’impresa agricola individuale che predispongono la conduzione di un terreno.
Ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi agrari non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti e dovranno essere inseriti all’interno del modello dichiarativo nella colonna n.13 del quadro RA come reddito fondiario non imponibile. Tale disciplina trova applicazione rispettivamente negli anni 2017, 2018 e 2019.
I crediti d’imposta e il Quadro CR
Questo quadro è formato da nove sezioni che riguardano le fattispecie in cui spetta il credito d’imposta. Una particolare novità è stata apportata con l’introduzione del c.d. “Art Bonus” e la relativa compilazione del rigo CR 14 in cui si deve indicare l’ammontare del credito d’imposta delle erogazioni poste in essere a sostegno della cultura. Tali erogazioni liberali devono essere pari al 65% del complesso delle erogazioni predisposte dal contribuente e non devono essere superiori al 15% del reddito imponibile.
Ulteriore novità riguarda il credito d’imposta maturato a seguito negoziazioni ed arbitrati e riguardanti i compensi corrisposti ad avvocati abilitati a tali attività.
Le Dichiarazioni Integrative e il Quadro DI
Questo quadro è stato inserito per la prima volta all’interno del modello Redditi 2017 e deve essere compilato dai contribuenti che nell’anno precedente hanno inoltrato una dichiarazione integrativa. All’interno del modello Redditi 2018 è stata apportata una modifica inerente la compilazione delle colonne, in particolare l’importo derivante dalla dichiarazione integrativa da cui risulta un eventuale minor debito o maggior credito non deve essere inserito nella colonna n.4, ma dovrà essere sommato all’ammontare delle eccedenze dell’imposta risultanti dalla precedente dichiarazione da riportare nel relativo quadro dove l’imposta è liquidata.
I Contributi Previdenziali e il Quadro RR
La legge 22 maggio 2017, n. 81, ha previsto un’aliquota contributiva aggiuntiva pari al 0,51% per i collaboratori, dottorandi di ricerca vincitori di borsa di studio, titolari di uffici di amministrazione, revisori e sindaci iscritti nel regime di Gestione Separata. Tale percentuale è finalizzata al finanziare una indennità di disoccupazione mensile (la c.d. “DISS-COLL”).
Per i soggetti sopra indicati sarà quindi applicata un’aliquota pari al 32.72% fino al 30 giugno 2017 e una pari al 33,23% dal primo luglio dello stesso anno.
Il trasferimento della residenza fiscale in Italia e il nuovo Quadro NR
Il legislatore, per mezzo della legge sopra citata, ha voluto introdurre all’interno del nostro ordinamento un nuovo regime fiscale interamente dedicato ai soggetti residenti all’estero e aventi una notevole capacità contributiva. In particolare, al fine di agevolare un eventuale spostamento della residenza fiscale in Italia di tali soggetti, è stata predisposta un’imposta sostitutiva forfettaria pari ad euro 100.000,00 sui redditi prodotti all’estero e riferita per ciascun periodo di imposta in cui viene a sussistere l’opzione. Possono essere coinvolti anche i familiari degli stessi, i quali sono tenuti a versare un importo pari ad euro 25.000,00. Tali importi devono essere versati in un’unica soluzione entro i termini previsti per il saldo delle imposte relative ai redditi percepiti dalla persona fisica.
Il Lavoro Autonomo prodotto all’estero, le Spese di Formazione e il Quadro RE
In questo quadro è stata aggiunta, alla riga RE21, la nuova colonna n.2 dedicata ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni fiscali in quanto hanno trasferito la propria residenza in Italia al fine di intraprendere un’attività lavorativa all’interno del territorio nazionale. In particolare, in tale colonna dovranno essere indicati tutti i redditi di lavoro autonomo posti in essere all’estero e che quindi non beneficiano delle agevolazioni sopra indicate, i quali vengono scorporati e posti in evidenza all’interno del modello dichiarativo.
Particolare è la disciplina inerente le Spese di Formazione, che ha visto l’applicazione di notevoli modifiche in tema di deducibilità ai sensi della L. n.81 del 2017. Tali innovazioni si sono riversate anche nelle modalità di compilazione del modello in esame ed in particolare all’interno della riga RE17 dove dovranno essere indicate alla colonna n.1 il 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a master di formazione, corsi o convegni, alla colonna n.2 quelle relative all’iscrizione di tali percorsi formativi i quali sono integralmente deducibili entro la soglia annua pari ad euro 10.000,00 ed infine nella colonna n.3 quelle effettuate allo scopo di autorientamento e finalizzate alla ricerca di nuovi sbocchi professionali o imprenditoriali.
Il c.d. “Criterio di Cassa” e il Quadro RF
All’interno di tale quadro sono state predisposte particolari modifiche inerenti la nuova modalità e criterio di determinazione del reddito d’impresa precedentemente indicato. Sono state eliminate dal modello le righe RG8 ed RG9 relative alle rimanenze finali ed è stato inserito la nuova riga RG38 finalizzata al monitoraggio delle stesse rimanenze.
Le Detrazioni per Oneri e il Quadro RP
Tale quadro è dedicato alle detrazioni di particolari oneri. Di seguito elenchiamo in breve quelle che sono alcune tra le novità più rilevanti predisposte dal modello Redditi P.F. – 2018.
- Le spese di istruzione: è stato predisposto un aumento pari ad euro 717 del limite massimo di spesa d’istruzione relative alla frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado;
- Le spese sanitarie: sono inserite tra tali spese anche quelle inerenti l’acquisto di particolari alimenti utilizzati per fini medici;
- Il c.d. “Ecobonus” e i condominii: vengono poste in essere nuove e particolari agevolazioni per agevolare gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali.
Scadenze
Il Modello Redditi 2018 P.F. deve essere inviato entro il 2 luglio se è presentato in forma cartacea per mezzo posta ed entro il 31 ottobre se predisposto e inviato telematicamente, personalmente o per il tramite di un intermediario abilitato.