Nota Integrativa Circolare QF-010/2016 – BUONI LAVORO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA: NUOVE REGOLE NEL LAVORO ACCESSORIO

Il Decreto Legislativo n. 185 del 2016 (Disposizioni integrative e correttive Job Act) ha introdotto nuove regole per l’utilizzo dei “Buoni lavoro” destinati ai lavoratori accessori allo scopo di contrastare l’abuso e l’errato utilizzo dei voucher INPS.

In particolare, è stato aggiunto l’obbligo in capo al committente imprenditore o lavoratore autonomo di predisporre una comunicazione preventiva da inoltrare agli Uffici dell’Ispettorato del Lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Da quest’obbligo sono invece esentati i committenti privati che usufruiscono del lavoro accessorio.

Come predisporre la comunicazione

I lavoratori autonomi e gli imprenditori (agricoli e non) che per le proprie attività lavorative si avvalgono di prestazioni di tipo accessorio, dovranno, entro e non oltre 60 minuti prima l’inizio dell’attività lavorativa, inoltrare agli uffici territoriali dell’Ispettorato del Lavoro una comunicazione avente ad oggetto:

  1. I dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore accessorio;
  2. Luogo della prestazione;
  3. Data e ora di inizio e di fine dell’attività lavorativa (solo per gli imprenditori non agricoli e i lavoratori autonomi)
  4. L’intera durata della prestazione lavorativa per una attività non superiore ai tre giorni (solo per gli imprenditori agricoli).

Eventuali aggiunte o modifiche alla comunicazione preventiva dovranno essere predisposte sempre entro 60 minuti dall’inizio della prestazione.

Modalità di invio

Il legislatore ha individuato due differenti modalità di inoltro della comunicazione: o tramite SMS inviati dal proprio cellulare o per mezzo di una mail la quale non deve avere all’interno nessun allegato e deve avere come oggetto di intestazione la ragione sociale e il codice fiscale del soggetto committente.

Nella normativa non è stato specificato se l’inoltro dovrà essere predisposto tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), mentre è stato posto come obbligo all’imprenditore o lavoratore indipendente di conservare le copie delle mail inviate ai fini di facilitare le eventuali attività ispettive predisposte dall’Ente Previdenziale.

Le sanzioni per il mancato inoltro

In caso di mancato inoltro della comunicazione da parte del committente, il terzo comma del D.Lgs. n. 185/2016 ha previsto una sanzione amministrativa da 240 a 2.400 euro con riferimento ad ogni lavoratore accessorio non indicato nella dovuta documentazione.

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