Circolare QF-003/2017 – ARTIGIANI E COMMERCIANTI: LE AGEVOLAZIONI INPS

I contribuenti che svolgono un’attività imprenditoriale, anche sotto forma di impresa familiare, in regime fiscale agevolato e hanno l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata INPS artigiani/commercianti, possono, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, aderire all’agevolazione contributiva a loro riservata, la quale prevede una riduzione dell’aliquota pari al 35% del dovuto.

Accesso all’agevolazione

Il contribuente avente i requisiti sopra indicati può richiedere di accedere al regime agevolato INPS per mezzo di una domanda telematica da presentare entro e non oltre il 28 febbraio, accedendo all’interno del cassetto previdenziale disponibile nel sito internet dell’Ente.

I soggetti che hanno invece beneficiato nel 2016 dell’agevolazione previdenziale, abbiano rispettato i limiti e i requisiti predisposti al fine della permanenza all’interno del regime fiscale agevolato e non abbiano presentato nel frattempo rinuncia alla riduzione contributiva, non sono obbligati a ripresentare la domanda di accesso, in quanto il beneficio troverà automatica applicazione nell’anno successivo.

Nel caso di soggetti che abbiano intrapreso un’attività di impresa durante l’anno e vogliano aderire al regime in parola, la domanda dovrà essere presentata per via telematica in modo tempestivo dalla ricezione del provvedimento di iscrizione alla Gestione Separata INPS riservata agli artigiani e ai commercianti.

Decadenza e uscita dal regime previdenziale agevolato

l regime previdenziale agevolato cessa di avere applicazione nel caso di presentazione di un’esplicita rinuncia da parte dell’interessato o nel caso vengano meno i requisiti necessari al fine di permanere all’interno del regime fiscale agevolato.

A seguito dell’uscita dal regime agevolato al contribuente sarà applicato il regime contributivo ordinario INPS a decorrere dall’anno successivo dalla decadenza dal regime o dalla presentazione della rinuncia.

Aliquote INPS Gestione IVS Artigiani e Commercianti – 2017

L’INPS, attraverso le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017, ha reso noto le aliquote, i minimali e i massimali contributivi riferite all’anno 2017 applicabili ai contribuenti iscritti ad una Gestione Contributiva IVS artigiani e commercianti, facendo emergere un aumento del 0,45% delle aliquote rispetto all’anno precedente.

In particolare, tenendo presente che il minimale è fissato a € 15.548,00:

  • per i soggetti titolari di una attività, soci e collaboratori aventi età superiore ad anni 21 l’aliquota stabilita è pari al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti sul reddito lordo annuo, purchè compreso tra il minimale ed euro 46.123,00.

La percentuale sarà del 24,55% per gli artigiani e del 24,64 % per i commercianti sul reddito lordo se compreso tra i 46.123,00 e i 76.872,00 euro (per i contribuenti privi di anzianità alla data 31 dicembre 1995 con iscrizione alla Gestione Separata dall’anno 1996, il limite massimo è di 100.324,00 euro);

  • per i soggetti con età inferiore ad anni 21 verrà applicata un’aliquota pari al 20,55% per gli artigiani e al 20,64% per i commercianti sul reddito lordo annuo, purchè compreso tra il minimale ed euro 46.123,00, mentre viene prevista una percentuale pari al 21,55% per gli artigiani e del 21,64% per i commercianti sul reddito lordo se compreso tra i 46.123,00 e i 76.872,00 euro.
Termini di versamento 2017

Per quanto riguarda i termini di pagamento degli acconti e del saldo dei Contributi relativi alla Gestione IVS nell’anno 2017, l’INPS ha predisposto le date entro le quali bisogna adempiere:

  1. Gli acconti con quattro rate fisse sul reddito minimale dovranno essere versati entro:
  • Il 16 maggio 2017
  • Il 21 agosto 2017
  • Il 16 novembre 2017
  • Il 16 febbraio 2018
  1. Gli acconti con due rate fisse eccedenti il reddito minimale dovranno essere versati entro:
  • Il 30 giugno 2017 come prima rata di pagamento (vi è la possibilità di versale tale rata entro il 31 luglio 2017 con una maggiorazione pari al 0.40% sul totale dovuto)
  • Il 30 novembre 2017 come seconda rata di pagamento
  1. Il saldo dovrà essere corrisposto entro:
  • Il 30 giugno 2018 (in alternativa entro il 31 luglio 2018 con la maggiorazione del 0.40%)

I versamenti dovranno essere effettuati per mezzo del modulo di pagamento F24, inserendo i dati relativi allo stesso.

All’interno del cassetto previdenziale a disposizione del contribuente sul sito dell’INPS si può scaricare il modello da utilizzare per il versamento.