Circolare QF-011/2016 – SPESE D’ISTRUZIONE E DETRAZIONE: NUOVE REGOLE PER I SERVIZI INTEGRATIVI.

La legge n. 107 del 2015 ha modificato il testo del TUIR in materia di detrazione delle spese inerenti attività di istruzione e di formazione scolastica. All’interno dell’art. 15, comma 1 del sopracitato Testo è stato inserito la nuova lettera e-bis) la quale ha previsto una detrazione IRPEF pari al 19% per le spese affrontate riguardanti la frequenza di istituti superiori, medie, elementari e materne. Le famiglie potranno detrarre le spese sopraindicate fino ad un importo massimo di 400 euro, con una fruizione massima di 76 euro.

Le spese di frequenza.

L’agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 ha precisato che rientrano in questa dicitura tutte le erogazioni inerenti alle tasse scolastiche, ai contributi volontari o obbligatori nonché tutte le spese predisposte dagli istituti e affrontate per poter usufruire dei servizi di istruzione.  In via semplificativa possono essere inseriti in questo gruppo le spese sostenute come tassa d’iscrizione, le spese inerenti i pasti e la mensa o la tassa riguardante la frequenza ai corsi. Lo stesso Ente ha inoltre specificato che gli adempimenti economici riguardanti le spese di mensa scolastica possono essere detratti anche se il servizio non è predisposto dalla scuola, ma da altro soggetto come ad esempio il Comune.

I servizi integrativi.

Una detrazione di uguale misura è stata riconosciuta per i servizi scolastici integrativi e cioè le spese riguardanti i servizi post o pre scuola e di assistenza al pasto. In questi casi l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E ha sottolineato la possibilità di usufruire di tale detrazione fiscale considerando questi servizi come legati all’attività scolastica e alla frequenza, pur svolti in orari extracurricolari.

Spese di trasposto: Scuolabus.

Differente decisione è stata apportata per le spese di trasporto scolastico. La possibilità di fruire della detrazione è stata esclusa, come precisato dall’Agenzia, in quanto mero trasposto pubblico adibito per favorire il trasporto degli studenti dalla propria abitazione all’istituto di frequenza. Viene dunque considerata una attività a sè stante e l’eventuale detrazione sarebbe discriminatorio rispetto agli altri utenti utilizzatori di mezzi pubblici i quali non possono usufruire di agevolazioni in merito.