Circolare QF-012/2016 – REGIME FORFETTARIO: NOZIONI GENERALI

Introduzione

Con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è stato introdotto dal Legislatore Italiano un nuovo regime fiscale agevolato riservato alle piccole imprese personali e ai professionisti che svolgono un’attività commerciale di ridotte dimensioni. Tale norma ha sostituito i vecchi regimi agevolati già in vigore e ha riformato la disciplina fiscale riservata alle categorie sopra indicate, le quali devono essere in possesso di particolari requisiti per poter accedere alle agevolazioni fiscali.

Chi può accedere al regime agevolato?

Le attività produttive di ridotte dimensioni.

Requisiti per l’accesso:

  • Viene prevista una soglia massima di ricavo annuo che si differenzia a seconda dell’attività professionale svolta e tenendo presente il codice ATECO di riferimento. L’ammontare massimo dei compensi può variare dai 25.000 ai 50.000 euro annui, ai quali non concorrono quelli scaturiti dall’adeguamento degli studi di settore.
  • Il contribuente in regime agevolato non deve aver speso, nell’anno di riferimento, una somma superiore ai 5.000 euro lordi per prestazioni lavorative scaturite da lavoro dipendente, accessorio o a titolo di collaborazione con propri collaboratori o prestatori di lavoro.
  • Alla data di chiusura dell’esercizio, precisamente al 31 dicembre, le spese complessive per l’acquisto, la locazione ed il noleggio di beni strumentali non deve superare la soglia massima di euro 20.000. Da tali beni vengono del tutto esclusi i beni immobili in possesso o detenuti a seguito di un contratto di locazione.

Sono esclusi:

  • I contribuenti che già usufruiscono di un regime speciale di applicazione IVA;
  • Coloro che si avvalgono di un regime anch’esso forfettario per la determinazione del proprio reddito;
  • I soggetti non residenti all’interno del territorio europeo o in uno Stato aderente ad accordi economici internazionali i quali producono nello Stato Italiano almeno il 75% del reddito di produzione;
  • I professionisti che hanno come oggetto della propria attività la vendita di beni immobili o mobili registrati all’interno del territorio comunitario;
  • I partecipanti a società di persone, gli iscritti in società a responsabilità limitata che hanno aderito ad una trasparenza fiscale o ad associazioni di tipo professionale;

infine la legge di Stabilità 2016 ha introdotto un ulteriore limite e riguarda i contribuenti che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito da lavoratore subordinato o da attività similari superiore a euro 30.000, fatta eccezione il termine della stessa attività nell’anno preso in considerazione. Il sopraggiungere della mancanza di uno dei requisiti o il sorgere di una causa di esclusione fanno venire meno gli effetti del regime forfettario.

Come accedere?

Il regime agevolato forfettario viene definito un regime “naturale” delle persone fisiche in quanto è applicabile anche ad attività professionali, d’impresa o di arte svolte in forma individuale già esistenti. Inoltre non viene prevista una scadenza legata al compimento di un’età anagrafica o ad un particolare numero di anni di attività.

In caso di:

  • Attività già avviata il contribuente potrà accedere a tale soluzione senza dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Separata comunicazione dovrà invece essere effettuata entro la data 28 febbraio di ogni anno all’INPS per mezzo di un invio telematico.
  • Nuova attività: il contribuente dovrà preventivamente proporre una comunicazione di inizio attività presso l’Ente territoriale a seguito compilazione del modello AA9/12.

In sede di dichiarazione annuale dei redditi dovrà essere dichiarata l’insussistenza di cause di esclusione all’accesso al regime e la contestuale dichiarazione dell’esistenza dei requisiti dettati dalla legge. In particolare all’interno del Modello Unico PF al rigo LM21 bisogna barrare il campo 1 inerente i requisiti di accesso e il campo 2 riguardanti l’inesistenza di cause di esclusione al regime.

Le semplificazioni ai fini IVA

Ai sensi dei commi 58 e 59 della legge n.190 del 2014 vengono predisposte le seguenti semplificazioni in capo al contribuente forfettario:

  1. Non può essere addebitato l’importo dell’IVA in rivalsa e di conseguenza non si potrà esercitare una detrazione dell’imposta dovuta sugli acquisti sia nazionali che comunitari. Viene meno l’addebito dell’imposta all’interno della propria fattura emessa;
  2. Viene meno l’obbligo di registrazione delle fatture emesse;
  3. Esonero di registrazione dei corrispettivi;
  4. Esonero della registrazione degli acquisti effettuati;
  5. Viene dispensato l’obbligo di tenuta e di conservazione di tutta la documentazione e dei registri inerenti alla propria attività (ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 633 del 1973) ad eccezione per i documenti e le fatture di acquisto a cui si aggiungono le bollette doganali;
  6. Esonero dell’obbligo della comunicazione annuale IVA;
  7. Niente comunicazione del c.d. spesometro;
  8. Viene meno l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con attività commerciali aventi sede nei Paesi indicati nella d. black list.
Gli adempimenti IVA

Accanto alle semplificazioni sopra riportate, lo stesso legislatore ha imposto una serie di adempimenti:

  • Obbligo di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali numerate progressivamente;
  • Obbligo di certificazione dei corrispettivi emessi ad eccezione delle attività elencate dall’art. 2 D.P.R. n.696 del 1996;
  • Viene imposto l’obbligo di integrazione delle fatture emesse con debito d’imposta e la conseguente indicazione dell’aliquota da versare entro il giorno 16 del mese successivo (viene meno il diritto di detrazione dell’imposta relativa);
  • Le cessioni intracomunitari vengono considerate come interne. Non vi sarà l’obbligo di addebito IVA in fattura, ma il cedente dovrà segnalare nel documento che l’operazione in oggetto non rientra nelle cessioni intracomunitarie. Viene meno l’obbligo di iscrizione nella banca dati VIES (sistema elettronico di scambio dati sull’IVA) e della compilazione degli elenchi Intrastat;
  • Due differenti situazione sorgono nel caso di acquisti intracomunitari:

         A.  Acquisti inferiori ad euro 10.000: il cessionario in regime forfettario non                   ha l’obbligo di compilazione degli elenchi di acquisti avvenuti con operatori               comunitari e di iscrizione VIES come per il caso di cessioni;

         B.  Acquisti superiori ad euro 10.000: il contribuente cessionario avrà                           l’obbligo di iscriversi nella banca dati VIES, di compilare gli elenchi Intrastat               e integrare la fattura fornitagli dal fornitore intracomunitario con la specifica                 indicazione.

  • Per le prestazioni di servizi ottenuti da soggetti non residenti all’interno del Territorio Nazionale, il contribuente cessionario in regime forfettario è soggetto agli stessi e identici adempimenti previsti per un acquisto intracomunitario superiore alla soglia di euro 10.000;
  • Per le prestazioni di servizio svolte ad un soggetto committente residente all’interno del territorio Comunitario è prescritto l’obbligo di emissione di fattura senza addebito IVA e la comunicazione dell’elenco Intrastat per i servizi resi;
  • Le importazioni, esportazioni e altre attività similari non sono considerate più motivo di esclusione alla permanenza nel regime e/o di preclusione all’accesso.
Particolari agevolazioni per l’inizio di una nuova attività

Per le nuove attività commerciali, il legislatore, per mezzo della Legge di stabilità 2016 che ha ripreso quanto già stabilito nell’anno precedente, ha previsto dei particolari vantaggi:

  • Per le nuove attività: il reddito determinato sarà assoggettato ad un’imposta sostitutiva pari al 5% per i primi cinque anni di attività;
  • Per le attività nate nel 2015: ai quali veniva applicata un’imposta diminuita di 1/3, viene applicata la stessa percentuale del 5% per i quattro anni rimasti in residuo.

Condizioni per le ulteriori agevolazioni:

  1. Il contribuente non deve aver svolto nei tre anni precedenti un’attività professionale, artistica o d’impresa;
  2. L’attività intrapresa non dovrà essere in nessun modo considerata come prosecuzione di altra attività lavorativa svolta in maniera subordinata, fatta eccezione il periodo di praticantato obbligatorio al fine di esercitare una professione;
  3. Nel caso di proseguimento di attività svolta da altro soggetto i compensi e i ricavi ottenuti nell’esercizio precedente non devono superare i limiti di cui al comma 54 della L. n.190 del 2014.
Le semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

Oltre alle semplificazioni riguardanti l’IVA, il legislatore italiano ne ha previsto delle ulteriori riguardanti le imposte sul reddito:

  1. Viene posto un esonero all’obbligo di registrazione contabile e tenuta delle relative scritture, restando fermo l’obbligo di conservazione dei registri previsti al di fuori della normativa tributaria;
  2. Non trovano applicazione lo studio di settore e dei parametri;
  3. Non sussiste l’onere di operare le ritenute alla fonte pur mantenendo l’obbligo di indicare in sede di dichiarazione il codice fiscale della persona a cui sono stati predisposti i compensi senza operare ritenute d’acconto;
  4. I ricavi e i compensi percepiti dal contribuente forfettario non sono soggetti a ritenute d’acconto.
Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito

Viene posto l’obbligo di:

  • Conservare tutti i documenti ricevuti ed emessi durante lo svolgimento della propria attività;
  • Presentare dichiarazione dei redditi ai sensi del D.P.R. n.322 del 1998, nelle modalità e nei termini da esso disciplinate.
Adempimenti ai fini dichiarativi

Vengono posti specifici obblighi informativi in capo al contribuente in regime forfettario in sede di dichiarativi inerenti l’attività esercitata (Modello Unico PF –  quadro RS – Regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni- obblighi informativi):

  1. Righi da RS 374 a RS 378: informazioni relative al tipo di attività svolte (compensi, spese sostenute, mezzi di trasporto, lavoratori dipendenti e consumi) per le attività d’impresa;
  2. Righi da RS 379 a RS 381: informazioni relative alle attività di lavoro autonomo. In caso di svolgimento di entrambe le tipologie di attività dovranno essere compilati tutti e due i campi;

Si tiene presente che le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere indicate con riguardo ai documenti emessi o ricevuti dal contribuente (es. i costi d’impresa dovranno essere documentati per mezzo di documentazione fiscale inerente al periodo di imposta e nei modi in esse indicate). Inoltre i beni strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività professionale e promiscuamente per uso personale o familiare dovranno essere dichiarati nella misura del 50%.

  1. Righi da RS 371 a RS 373: devono essere indicati i dati relativi al reddito erogato per i quali non è stata effettuata una ritenuta alla fonte al momento del pagamento.
Il reddito imponibile

La determinazione del reddito imponibile posto in essere dal contribuente in regime agevolato forfettario viene calcolato sulla base dei ricavi e dei compensi conseguiti al quale viene applicato il coefficiente di redditività stabilito a seconda del proprio codice ATECO di riferimento. Dunque le spese inerenti il proprio esercizio professionale o d’impresa emergono in base alla percentuale di redditività attribuita dal codice di attività in via presuntiva. Dal reddito ricavato sono deducibili i contributi previdenziali stabiliti dalla legge in cui sono compresi i versamenti previdenziali effettuati per conto di collaboratori fiscalmente non a carico e familiari a carico ad eccezione di un eventuale esercizio del diritto di rivalsa posta in essere dal titolare. I redditi scaturiti da beni immobili per qualsiasi titolo non sono considerati ai fini del regime agevolato, i quali saranno imputati alla persona fisica titolare dell’impresa o professionista. Non assumono rilevanza ai fini fiscali le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel corso dell’attività svolta, così come irrilevanti sono le sopravvenienze passive e attive.

L’imposta sostitutiva e la sua applicazione

A seguito della determinazione del reddito imponibile verrà applicata un’unica imposta stabilita in percentuale (15% sul reddito imponibile) la quale va a sostituire le imposte sul reddito, l’IRAP e le addizionali comunali e regionali previste per gli altri regimi fiscali ordinari. Il saldo dell’imposta e gli acconti potranno essere versati nelle modalità e nei termini previsti per gli altri regimi per mezzo del modello F24 inserendo su di esso il codice del tributo da versare.

Trattamento sanzionatorio

Il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio aggravato nel caso di infedele dichiarazione posta in essere dal contribuente in merito alle condizioni o ai requisiti di accesso al regime agevolato, alla non sussistenza di cause di esclusione all’applicazione e quelle riguardanti le agevolazioni per l’inizio di nuove attività. La normativa di riferimento rimane quella prevista dal D.Lgs n. 471 del 1997. Una maggiorazione del 10% è contemplata nel caso di accertamento di un reddito dichiarato superiore alla stessa percentuale sopra citata. In ogni caso il contribuente verrà escluso dal regime agevolato forfettario.