Circolare QF-013/2016 – IL SISTEMA TESSERA SANITARIA: LE NOVITA’ DEL 2016

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, i professionisti che svolgono un’attività in ambito sanitario sono obbligati ad inoltrare al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.), entro il giorno 31 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi alle prestazioni erogate durante l’anno.

Tale invio è finalizzato all’elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 730 o Unico P.F. precompilato.

Le modalità di utilizzo e di inoltro dei dati sono state recentemente ridefinite per mezzo del Decreto M.E.F. del 2 agosto 2016 e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio del 2016.

Accesso per l’invio dei dati al S.T.S.

Per predisporre l’inoltro dei dati, i soggetti che erogano prestazioni in ambito sanitario devono essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema di invio, ottenute per mezzo dell’iscrizione sul sito www.sistemats.it .

I dati possono essere fatti pervenire al S.T.S. per mezzo di un proprio inoltro a seguito di accesso diretto al programma con le proprie credenziali, o per mezzo di terzi delegati in possesso di specifica abilitazione nell’area di gestione delle deleghe. In quest’ultimo caso, l’accesso al programma sarà effettuato dal delegato con proprie credenziali e dovrà indicare il professionista delegante.

Il Decreto Ministeriale sopracitato ha disposto la possibilità di accesso al programma anche per le strutture sanitare autorizzate ma non accreditate le quali devono fare richiesta delle proprie credenziali di accesso entro il 30 settembre 2016.

Ma quali elementi devono essere inoltrati dal professionista al S.T.S?

Facciamo una breve elencazione:

  1. i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita IVA del professionista o dell’ente che ha erogato la prestazione sanitaria e quindi ha emesso uno scontrino, una fattura o una ricevuta;
  2. il codice fiscale del contribuente e del familiare risultante fiscalmente a carico;
  3. il tipo di spesa che è stata affrontata dal soggetto sopra indicato, specificando la tipologia e l’importo sostenuto. Le spese da comunicare sono:
    1. l’acquisto di farmaci inclusi quelli omeopatici;
    2. le attività sanitarie effettuate presso le farmacie;
    3. i Ticket finalizzati all’acquisto di prestazioni mediche predisposte dal Servizio Sanitario Nazionale;
    4. l’uso in affitto o l’acquisto di dispositivi sanitari;
    5. l’assistenza e le visite mediche generali, specialistiche o chirurgiche, ad eccezione di pratiche di medicina estetica o di chirurgia estetica;
    6. l’acquisto di farmaci a scopo veterinario;
    7. le altre spese comprese quelle rientranti nelle agevolazioni sanitarie, ma solo se si rilevano determinate condizioni come ad esempio l’utilizzo di percorsi termali a seguito specifiche cure sul soggetto;
  4. la data del documento emesso o del rimborso nel caso si configuri un indennizzo a titolo di restituzione.
Dal S.T.S all’Agenzia delle Entrate e la consultazione da parte del contribuente.

Per mezzo del provvedimento sopra indicato, a partire dal periodo di imposta riferito all’anno 2016, il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, dal primo marzo 2017 e per ogni anno a seguire, tutti i dati relativi alle spese sostenute nell’anno d’imposta ed ai rimborsi ricevuti per prestazioni non disposte che si riferiscono al soggetto contribuente e ai propri familiari (nel caso di familiari fiscalmente a carico).

L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati, provvederà ad aggregarli e ad inserirli all’interno del modello Unico o 730 del soggetto suddividendoli in spese agevolate in modo automatico e spese agevolate solo in caso di sussistenza di particolari requisiti.

In sede di dichiarazione il contribuente interessato potrà controllare in via automatica i dati riferiti alle proprie spese o rimborsi.

Dichiarazione di opposizione all’inoltro da parte del diretto interessato.

Il contribuente ha la facoltà di opporsi all’inoltro dei dati a lui collegati in tre modi:

  1. comunicandolo direttamente al professionista nel momento in cui viene emesso il documento fiscale che certifica l’avvenuta spesa;
  2. per mezzo di segnalazione da effettuare sul sito del S.T.S;
  3. tramite formale richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Nel primo caso, se è stato emesso uno scontrino parlante, l’opposizione potrà essere effettuata anche con il semplice mancato inserimento del codice fiscale del paziente all’interno dello stesso, mentre se è stata emessa fattura, l’operatore sanitario dovrà appuntare sul documento fiscale il mancato inoltro della ricevuta per opposizione del contribuente ai sensi del D.M. del 31 luglio 2015 e del D.Lgs. n. 196 del 2003. La documentazione di opposizione dovrà essere sempre e comunque conservata dall’operatore o dall’ente sanitario.

Differente modalità riguarda l’opposizione da effettuare per mezzo di notifica al sito internet S.T.S e all’Agenzia delle Entrate:

Per la segnalazione al Sistema Tessera Sanitaria, il contribuente può, dal primo fino al 28 febbraio di ogni anno, effettuare dichiarazione di opposizione all’inoltro dei dati inerenti all’anno d’imposta precedente per mezzo del S.T.S. accedendo al sito internet del sistema e selezionando la singola voce che non si vuole comunicare all’Agenzia delle Entrate;

Per la dichiarazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà, dal primo ottobre e sino al 31 gennaio di ogni anno, manifestare la propria opposizione all’aggregazione dei dati riferiti ad una o più spese sostenute. La comunicazione può essere effettuata per via telefonica, per mezzo di una mail o presentando un apposito modello presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti sul territorio.

Nuovi soggetti obbligati all’invio.

Con il Decreto MEF del 1 settembre 2016 sono stati aggiunti alla lista dei professionisti o degli enti obbligati all’inoltro dei dati consolidati, le parafarmacie e gli ottici, i soggetti iscritti negli albi degli psicologi, gli ostetrici, i tecnici di radiologia e i veterinari.