Circolare QF-012/2017 – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è stato introdotto dal legislatore italiano per mezzo della legge n. 147 del 24 dicembre 2013 e compone, assieme all’Imposta Municipale Propria (IMU) e la Tassa sui i Rifiuti (TARI), l’Imposta Unica Comunale.

Tale tributo ha come presupposto la detenzione o il possesso di aree edificabili e di fabbricati, ad eccezione di abitazioni principali non classificati all’interno delle categorie catastali come abitazione di tipo signorile (A/1), abitazione in villa (A/8), palazzi di eminenti pregi artistici e storici (A/9) e terreni ad uso agricolo.

I soggetti obbligati

Obbligati al versamento del tributo sono i soggetti titolari del diritto reale, cioè il proprietario dell’immobile o altro titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).

Particolare disciplina è riservata per gli immobili concessi in locazione o in comodato in quanto vengono a sorgere due differenti obbligazioni in capo ai due soggetti coinvolti. Nello specifico l’inquilino o il comodatario è tenuto al pagamento di una quota compresa tra il 10% e il 30% dell’ammontare del tributo. Tale percentuale viene stabilita per mezzo di un regolamento emanato dal Comune interessato e in mancanza di tale prescrizione, verrà addebitata all’inquilino/comodatario il 10% del totale da versare. Al proprietario sarà quindi imputata la rimanente parte del tributo.

In caso di mera detenzione temporanea, cioè di durata non superiore ai sei mesi, l’intero importo sarà addebitato esclusivamente al proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento.

I fabbricati coinvolti

Come precedentemente accennato, vengono coinvolte le abitazioni non definite principali, con eccezione di quelle rientranti nelle categorie sopra esposte. Va in questa sede specificato che per abitazioni principali si intendono gli edifici e le loro rispettive pertinenze adibite dal contribuente e dalla sua famiglia come propria residenza abituale.

Particolare è il caso degli immobili concessi in comodato a parenti in linea diretta di primo grado, cioè nei casi di applicazione di tale disciplina tra genitori e figli. In presenza di tale situazione è prevista una riduzione del 50% della base imponibile e il venir meno della possibilità in capo al Comune direttamente interessato di equiparare tali edifici ad abitazioni di tipo principale. Occorre però che l’immobile sia adibito come principale dal comodatario, che il comodante non sia in possesso di altre abitazioni oltre quella da lui utilizzata come dimora e abbia residenza nel Comune situata l’abitazione oggetto del contratto di comodato. Va inoltre imposto l’obbligo di presentare la dichiarazione TASI che certifica l’esistenza di tali requisiti.

Ulteriore agevolazione è prevista anche per gli immobili locati tramite la sottoscrizione di un contratto a canone concordato. In tali casi la base imponibile viene ridotta al 75% del dovuto.

L’ammontare dell’imposta dovuta

L’imposta da versare va calcolata applicando l’aliquota prevista dal Comune su cui è ubicato l’immobile alla base imponibile TASI indicata per ogni tipologia di fabbricato. In particolare quest’ultimo si ottiene imponendo alla rendita catastale rivalutata del bene uno specifico moltiplicatore che varia a seconda della categoria catastale dell’immobile.

Per quanto riguarda invece l’aliquota da applicare, questa sarà pari al’ 1% e potrà essere modificato dal Comune, aumentandola nei limiti predisposti dal legislatore o azzerandola completamente.

Modalità di pagamento

Il contribuente potrà versare il tributo per mezzo di bollettino postale o per mezzo del modello F24, inserendo il codice ad esso dedicato, entro il 16 giugno 2017 a titolo di acconto/I° rata ed entro il 18 dicembre 2017 come saldo/II° rata.