Circolare QF-017/2016 – ACCONTI 2016: ADEMPIMENTI E CALCOLI

Il prossimo 30 novembre i contribuenti interessati dovranno versare le somme a loro addebitate a titolo di acconto per le imposte dovute a seguito propria dichiarazione dei redditi e posizione previdenziale.

Entro fine anno, i contribuenti interessati dovranno versare l’acconto riferito all’imposta sul valore aggiunto (IVA)

 

Il Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n.112, ha stabilito le modalità di versamento dell’acconto dovuto a seguito della dichiarazione dei redditi, specificando il metodo di pagamento da effettuare in due distinte rate (fatta eccezione la presenza di una rata inferiore all’importo di euro 103, in tal caso si dovrà adempiere in un’unica soluzione coincidente con il mese di novembre):

  1. Prima rata: entro il termine prescritto per il pagamento del saldo dovuto riferito alla dichiarazione inerente all’anno precedente;
  2. Seconda rata: nel mese di novembre dello stesso anno (più precisamente entro il 30 novembre).

Per la determinazione dell’importo dovuto a titolo di acconto per la singola imposta, bisogna tenere presente due differenti metodi che possono essere scelti dal contribuente interessato.

Infatti abbiamo da una parte la possibilità di optare per il metodo “Storico”, basandosi sull’ammontare evidenziato all’interno del modello Unico 2016 (nel quadro RN) o del modello IRAP 2016 (al quadro IR), dall’altra l’utilizzo del metodo “Previsionale” basato su di una attività di previsione sul reddito e sul relativo valore di imposta dovuta per l’anno successivo.

Riguardo quest’ultima tipologia di metodo, bisogna sottolineare che nel caso in cui l’importo previsto non si concretizzi e il versamento risulti inferiore a quanto dovuto, verrà applicata in capo al contribuente una sanzione per un insufficiente versamento.

Di seguito riportiamo tutte le modalità di calcolo e di pagamento degli acconti riferiti alle varie tipologie di imposte utilizzando il metodo storico:

  1. L’ACCONTO IRPEF.

Per il calcolo dell’acconto riferito all’imposta sul reddito delle persone fisiche si deve fare riferimento a quanto emerge all’interno del modello Unico e in particolare nel rigo RN61, campo 4 denominato “Differenza”.

L’importo calcolato al 100% deve essere versato nei tempi e nelle modalità stabilite dalla legge che si differenziano a seconda della cifra totale da pagare.

In particolare:

  • Nel caso di una somma inferiore ad euro 51,65 l’acconto IRPEF non deve essere versato dal soggetto interessato;
  • Se l’importo risultante dal dichiarativo è compreso tra i 51,65 ai 257,52 euro, i pagamenti dovranno essere svolti in un’unica soluzione entro il 30 novembre;
  • In presenza di un importo superiore ai 257,52 euro, il contribuente potrà adempiere ai pagamenti in due differenti tranche (entro il 16 giugno pagando il 40% del dovuto ed entro il 30 novembre per il restante 60%).

Stessi termini e percentuali vengono applicate per gli acconti addizionali IRPEF comunali.

  1. L’ACCONTO PER I CONTRIBUENTI IN REGIME AGEVOLATO.

Per tutti i regimi agevolati i termini e le modalità di pagamento delle imposte, sia se siano esse sostitutive o ordinarie, fanno riferimento a quanto disciplinato per gli acconti IRPEF.

Differenti sono gli elementi per determinare l’ammontare degli acconti, i quali si differenziano a seconda del regime agevolato in esame.

Nello specifico:

I.     I contribuenti che aderiscono ad un regime dei minimi hanno l’obbligo di adempiere al versamento di un acconto pari al 5% dell’imposta sostitutiva. Nel caso in cui il contribuente interessato avesse aderito ad un regime ordinario nell’anno in corso, questi dovrà ugualmente versare a titolo di acconto la percentuale sopra esposta pur dovendo adempiere alle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nell’anno successivo. Identica soluzione verrà applicata per i soggetti che optano per un regime forfettario nell’anno in corso, i quali saranno obbligati ad un successivo versamento del 15% dell’imposta sostitutiva nell’anno successivo.

II.     I contribuenti forfettari hanno l’obbligo di versare a titolo di acconto il 15% dell’imposta sostitutiva a loro imputata. Il metodo storico viene escluso nel caso in cui vi sia stato durante l’anno un passaggio da un regime di tipo ordinario ad uno forfettario e applicando il metodo previsionale il contribuente potrà scegliere di non adempiere o di versare una percentuale ridotta dell’acconto previsto per legge. Infine, nel caso di passaggio al regime ordinario nell’anno in corso, il contribuente forfettario dovrà ugualmente pagare il 15% dell’imposta sostitutiva pur avendo adempimenti di carattere ordinario nell’anno successivo.

 

  1. L’ACCONTO IRES.

Per quanto riguarda l’acconto inerente l’imposta sul reddito delle società (IRES), questo verrà calcolato applicando una percentuale pari al 100% del valore emerso all’interno del modello Unico SC (all’interno del rigo RN17) o nel modello Unico ENC (rigo RN28).

Come quanto predisposto per gli acconti IRPEF, le modalità di pagamento si differenziano a seconda dell’importo dovuto.

In particolare:

  • Nel caso di una somma inferiore o pari ad euro 20,66 il versamento non è dovuto;
  • In caso di acconto superiore ad euro 20,66 e ed inferiore ad euro 257,52 il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il mese di novembre (nel caso di esercizio commerciale coincidente con l’anno solare);
  • Infine nel caso di una somma superiore ad euro 257,52 il versamento potrà essere effettuato in due tranche come per le modalità previste per l’acconto IRPEF.

L’acconto IRES deve essere ricalcolato in alcuni casi particolari come ad esempio per i soggetti esercenti attività di distribuzione carburante i quali hanno diritto ad una deduzione di tipo forfettaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale deduzione non sarà considerata per il calcolo dell’acconto IRES attraverso un metodo storico.

Identico procedimento viene previsto nel caso di maxi-ammortamenti di beni strumentali disciplinati dall’art. 1, commi 91-94 e 97, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), finalizzata ad agevolare l’acquisto di nuovi beni di produzione per le imprese. Anche in questo caso al fine di calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto, la deduzione deve essere considerata in assenza delle agevolazioni fiscali percepite.

  1. L’ACCONTO IRAP E CEDOLARE SECCA.

L’acconto IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) ha come riferimento l’importo evidenziato all’interno del modello IRAP, rigo IR21, il quale deve essere calcolato nella misura del 100% dell’imposta.

Il contribuente è esonerato dal versamento se l’acconto risulta di cifra inferiore ad euro 51,65 per le persone fisiche e di euro 20,66 per gli altri soggetti.

Differente percentuale è prevista per l’acconto Cedolare Secca, calcolata al 95% dell’imposta dovuta e risultante all’interno del modello Unico PF nel rigo RB12.

È prevista una esenzione al pagamento se l’importo risulta inferiore ad euro 51,65, un unico pagamento per le somme fino ad euro 271,07 entro il mese di novembre e due differenti tranche se superiori a quest’ultima soglia come per le modalità previste per l’acconto IRPEF.

L’acconto previdenziale (Gestione separata e Contributi IVS)

Entro il 30 novembre deve essere versata la seconda rata riferita all’acconto inerente i contributi previdenziali stabiliti per i detentori di una Gestione Separata INPS e di una Gestione contributiva IVS.

Così come previsto per la disciplina degli acconti in materia di imposte, anche nell’ambito previdenziale ai fini del calcolo delle somme da versare si può optare per un metodo “Storico” e di uno “Previsionale”.

Di seguito analizziamo le modalità di calcolo e di pagamento degli acconti contributivi.

  1. I CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI.

Gli acconti dei contributi di invalidità, vecchiaia e sopravvivenza inerenti le attività artigiane e commercianti devono essere calcolati (utilizzando il metodo storico) tenendo presente quanto evidenziato all’interno del modello dichiarativo UNICO PF nel quale si evince il reddito d’impresa conseguito nell’anno di riferimento.

In particolare il titolare d’impresa dovrà tenere presente gli importi inseriti nei righi RF101, RG36, LM6-LM9 (per i soli contribuenti in regime agevolato dei minimi) e LM34-LM37 (per i soggetti in regime forfettario).

I soci di società di persone, s.r.l. trasparente e i collaboratori che svolgono la propria attività all’interno di una impresa familiare avranno come elemento di partenza per il calcolo dell’acconto da versare il rigo RH14 inserito nel campo n.2.

L’ammontare dell’acconto da versare viene determinato sul reddito conseguito dall’impresa nell’anno di riferimento, tenendo conto di una soglia minimale pari ad euro 15.548 ed una massimale pari a 76.872 euro o di 100.324 per i contribuenti iscritti dall’anno 1996 e privi di anzianità al 31 dicembre 1995.

Agli importi sopra indicati bisogna, infine, applicare una percentuale di aliquota che si differenzia a seconda del reddito dichiarato e ai requisiti soggettivi esistenti in capo al contribuente.

In particolare ai sensi della Circolare INPS n. 15 del 29 gennaio 2016 le percentuali di aliquote sono così suddivise:

  • Entro gli euro 46.123 le aliquote da pagare sono pari al 23.10% per gli artigiani e al 23.19% per i commercianti titolari o collaboratori con età superiore ai ventuno anni. Una percentuale pari al 20.10% per gli artigiani e al 20.19% per i commercianti minori di ventuno anni.
  • da 46.124 a 76.872 euro il 24,10% per gli artigiani e il 24,19% per i commercianti con età superiore a ventuno anni, mentre per i minori di ventuno la percentuale sarà del 21,10% per gli artigiani e del 21,19% per i commercianti.

A titolo esemplificativo del calcolo:

ACCONTO DA VERSARE = (REDDITO CONSEGUITO meno SOGLIA MINIMALE STABILITA PER LEGGE) moltiplicato la PERCENTUALE DI ALIQUOTA

  1. CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

Anche per gli acconti inerenti i contributi riservati ai soggetti titolari di una Gestione Separata INPS il calcolo si basa sull’ammontare del reddito dichiarato nell’anno di riferimento.

In particolare il contribuente dovrà tenere conto di quanto evidenziato all’interno del modello Unico PF nel rigo RE25 (riservato ai lavoratori che svolgono una attività autonoma), LM6 (per i contribuenti in regime agevolato dei minimi), LM34 (per i forfettari) e RH17/18 (per gli esercenti di una attività in forma associativa).

Anche in questo caso, ai fini della determinazione dell’acconto, bisogna applicare una aliquota che si differenzia a seconda dei requisiti personali del contribuente. In particolare:

  • Un’aliquota pari al 24% per i soggetti pensionati o iscritti in una Gestione Separata obbligatoria;
  • Del 27,72% per il contribuente detentore di partita iva non rientrante nella categoria sopra indicata;
  • Pari al 31,72 per i soggetti non in possesso di una partita iva.

Gli acconti contributivi IVS e quelli riferiti alla Gestione separata INPS devono essere versati in due differenti rate di pari importo, seguendo le stesse scadenze previste per gli acconti IRPEF (16 giugno e 30 novembre) e il pagamento può essere effettuato per mezzo del modello F24.

L’acconto IVA

Entro il 27 dicembre deve essere versato l’acconto previsto per l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) relativo all’anno fiscale di riferimento.

Rispetto alle altre tipologie di acconti, quest’ultimo ha modalità di calcolo e termini di adempimento differenti: pur mantenendo inalterato i due principali metodi di calcolo (“Storico” e “Previsionale”), se ne aggiunge un terzo chiamato della “Liquidazione al 20/12”.

In particolare:

A.     Metodo Storico: l’acconto viene calcolato in misura dell’88% dell’imposta versata con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente nel caso liquidazione IVA mensile ovvero in caso di liquidazione trimestrale con riferimento alla dichiarazione IVA dell’anno precedente.

B.     Metodo Previsionale: in questo caso l’importo si basa su di una attività di previsione dell’ammontare dell’importo da versare nel mese di dicembre dell’anno in corso nel caso liquidazione IVA mensile ovvero in caso di liquidazione trimestrale con riferimento alla previsione del debito in dichiarazione annuale Iva o di Unico.

Nuovamente la percentuale da applicare sarà pari all’88% del previsto.

C.     Metodo Liquidazione al 20/12: l’acconto viene calcolato al 100% dell’Imposta sul Valore Aggiunto liquidata in modo provvisorio nel periodo di tempo che va dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti in obbligo di liquidazione mensile e dal 1° ottobre al 20 dicembre nei casi di liquidazione trimestrale.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine stabilito dalla legge (27 dicembre) attraverso l’apposito modello F24, inserendo come codice del tributo il 6013 per i soggetti con obbligo di liquidazione mensile e il 6035 per i trimestrali.