Circolare QF-002/2018 – APERTURA DI PARTITA IVA AFFITTACAMERE IN REGIME FORFETTARIO

Negli ultimi anni la moda del low cost ha dato vita ad un business intenso ed articolato al punto da creare nuove figure professionali. Dai B&B alle agenzie viaggi alternative, passando per ristoranti e Spa, le tipologie sono varie, ma in questo articolo vogliamo soffermarci sulla figura dell’ ”affittacamere” e sui suoi adempimenti.

Essendo questa un’attività commerciale, il primo passo da fare è quello di aprire la partita Iva entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, utilizzando il codice Ateco 55.20.51, proprio di questa categoria.

Successivamente dovrà essere presentata al Comune dove sarà ubicata l’attività, e più precisamente presso lo sportello SUAP, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o SCIA) per le aziende ricettive, fornendo tutte le informazioni richieste per l’avvio della stessa (dati anagrafici dell’imprenditore, planimetria dei locali, indirizzo delle camere, etc.).

Il passo successivo è l’iscrizione in Camera di Commercio, presso il Registro Imprese.
Tale iscrizione dovrà essere effettuata telematicamente per mezzo del servizio ComUnica e sempre tramite questo dovrà essere richiesta anche l’iscrizione alla gestione Commercianti INPS, per la regolarizzazione della posizione contributiva, in quanto la professione di affittacamere rientrante nella categoria commercio.

In questo regime sono previste la tassazione del 5% per le nuove attività (15% per le attività già in essere) ed un coefficiente di redditività che rende possibile il calcolo del reddito imponibile con cui quantificare le tasse. Non è possibile invece dedurre dal reddito imponibile i costi dell’attività.

Il limite di incassi percepibili in un anno solare è di 50.000 € mentre le spese per lavoro dipendente devono essere inferiori a 5.000 €.

Con l’applicazione del regime forfettario restano in essere tutte le agevolazioni che esso comporta, come l’esonero dal versamento dell’Iva e da tutta la registrazione contabile (ulteriori informazioni sul regime agevolato nella nostra Circolare QF-012/2016).
Rimane invece invariato l’obbligo della certificazione dei compensi percepiti tramite l’emissione delle ricevute fiscali in duplice copia.

I CONTRIBUTI INPS PER AFFITTACAMERE

L’attività che stiamo analizzando in questo articolo presenta una particolarità a livello contributivo.  Come anticipato, essa prevede l’iscrizione alla gestione commercianti INPS, ma, al contrario delle altre attività, non richiede il pagamento dei contributi fissi che invece vengono versati in base ai compensi percepiti, con un’aliquota del 23,64%, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, così come avviene per le imposte.

ESEMPIO CALCOLO SPESE CON REGIME FORFETTARIO

Di seguito una simulazione dei costi da sostenere per l’attività di affittacamere con il regime forfettario:

Costo una tantumPercentualeImporto*
Apertura partita iva Agenzia delle Entrate36,60€
Presentazione SCIA122,00€
Comunicazione Camera di Commerico36,60€
Ipotesi d'incasso annuo pari a :45000,00€
Coefficiente di redditività40%-18000,00€
Reddito Imponibile27000,00€
Calcolo costi annuiPercentualeImporto*
Saldo imposta sostitutiva5%1350,00€
Saldo contibuti Inps23,64%6382.80€
Costo professionista e Dichiarazione dei redditi366,00€
Costo consumabili e Spese tenuta appartamento25%11250,00€
Costo medio utenze (elettricità, riscaldamento, acqua, internet, etc)150,00€
*=costi indicativi su base media

 

Ricordiamo che, tranne per il conteggio dei versamenti dell’imposta sostitutiva e dei contributi Inps calcolati su un volume d’affari annuo pari a 45.000€, il resto dei costi indicati è puramente indicativo e inserito al lordo dell’iva ordinaria al 22%, poiché, per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, l’iva non è una partita di giro, cioè non si può portare in detrazione, e diventa un costo.

Si ricorda inoltre che il primo anno, oltre al saldo, dovranno essere versati gli acconti per l’anno successivo sia dell’imposta sostitutiva che dei contributi Inps (acconti che verranno poi recuperati nella dichiarazione dell’anno successivo) e che la percentuale dell’imposta sostitutiva dopo il terzo anno d’attività sale al 15%.